In sostanza, il debitore consumatore per la sua prima casa potrà richiedere di rinegoziare il mutuo che non è riuscito a pagare o surrogare lo stesso con l’apporto di una nuova banca.
Il pignoramento immobiliare deve essere stato notifcato tra il 1 gennaio 2010 ed il 30 giugno 2019 e la procedura esecutiva non deve vedere la presenza di altri creditori in caso contrario, prima dell’istanza di rinegoziazione, il richiedente dovrà produrre un atto di rinuncia da parte degli altri creditori intervenuti: in sostanza dovrà pagare gli altri debiti.
L’istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021, il debito totale non dovrà essere superiore a 250mila euro e si deve aver pagato almeno il 10% del capitale del vecchio mutuo, la durata massima non potrà superare i 30 anni e l’età del debitore, al termine del nuovo finanziamento, non dovrà superare gli 80 anni.
Al debitore spetterà di pagare interamente le spese della procedura esecutiva al creditore che potrebbero non essere di poco conto.
La possibilità di rinegoziare o surrogare il mutuo potrà essere concessa, nel caso in cui vi sia il diniego della banca al debitore, da un parente o un affine sino al terzo grado che diverrà il proprietario dell’immobile con il decreto di trasferimento del giudice fatta salva la possibilità del diritto di abitazione per il debitore per i successivi 5 anni. Successivamente potrà richiedere d’intestarsi l’immobile ed accollarsi il debito residuo sempre con il parere positivo della banca che ha concesso il nuovo mutuo e rimborsando il parente per le rate pagate sino a quel momento.
Lo Stato potrà garantire mediante un fondo speciale istituito presso la Consap il 50% dell’importo del mutuo che, a seconda del momento in cui si troverà l’asta immobiliare, potrà essere del 100% della perizia (se l’asta non è stata fissata) oppure del 75% della base d’asta. Per debiti inferiori alla base d’asta si dovrà corrispondere l’intero importo vantato dal creditore. In questo modo il debitore potrà ottenere l’esdebitazione del debito residuo.
In seguito alla presentazione dell’istanza congiunta, del debitore e del creditore, al giudice dell’esecuzione l’asta sarà sospesa per un periodo massimo di 6 mesi e la delibera per il nuovo mutuo rinegoziato non potrà superare il termine di 3 mesi.
Tutto semplice? No, perché la banca– afferma Stefano Santin della Casa del Consumatore – sia in caso di rinegoziazione che di surroga dovrà fare la sua istruttoria ed inoltre potrà rifiutare di concedere un nuovo finanziamento. Inoltre l’iter attuativo della legge prevede che entro tre mesi sia approvato un ulteriore regolamento che specifichi quando non potrà essere concesso il nuovo finanziamento e come richiedere l’intervento del fondo di garanzia dello Stato per cui sono stati approvati nel 2019 solamente 5milioni di euro. La procedura non si presenta di facile attuazione senza un’assistenza in tutte le fasi : istanza di rinegoziazione, richiesta di sospensione ed istruttoria del mutuo con successiva garanzia statale ; pertanto si rischia di non riuscire ad ottenere quanto richiesto. Un altro ostacolo per il debitore è sicuramente la presenza di altre posizioni debitorie e quindi il suo merito creditizio per la concessione di nuova finanza.
Articolo realizzato nell’ambito del Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – avviso n. 3/2020.