Consumatore

Auto usata sottoposta a fermo? Niente responsabilità per chi acquista

Al giorno d’oggi sono sempre di più le persone che decidono di acquistare l’automobile usata, ma purtroppo sono altrettanti i problemi che possono presentarsi. Molto spesso però, complice anche la scarsa informazione, chi acquista sul mercato dell’usato non sempre conosce i suoi diritti.

Prima di tutto il consumatore deve sapere che anche il bene usato gode di una garanzia, di un anno, nell’arco della quale può far valere nei confronti del venditore eventuali vizi della cosa.

Oggi però vogliamo occuparci nello specifico di un caso approdato nelle aule giudiziarie. Si tratta di una controversia promossa da un cliente che aveva acquistato da una concessionaria un’auto usata. Fin qui sembrerebbe tutto normale… il problema si è presentato dopo un normale controllo della polizia stradale, dal quale l’acquirente ha appreso che il mezzo era sottoposto a fermo amministrativo.

Che fare in questo caso?

Il compratore ha citato in giudizio la concessionaria chiedendo la risoluzione del contratto e per vederla condannare al risarcimento del danno ed alla restituzione del prezzo pagato. La domanda è stata accolta dal giudice.

La concessionaria in appello ha sostenuto che in fase di acquisto, trattandosi di automobile proveniente da asta giudiziaria, il fermo doveva essere noto all’acquirente ed inoltre lo stesso avrebbe dovuto effettuare le verifiche opportune consultando il Pra.

Il giudice ha respinto l’impugnazione ricordando che il fermo costituisce un vincolo di natura reale sul bene mobile registrato ed è tale da determinare una parziale indisponibilità del mezzo fino al saldo del debito.

Il vincolo di tale vicenda è riconducibile all’art. 1489 c.c., il quale prevede che “se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo“.

Non si configura una responsabilità dell’acquirente per mancata consultazione al Pra, al fine di verificare l’esistenza o meno di un fermo amministrativo o altri vincoli sul mezzo, poiché si tratta di un comportamento di controllo non rientrante nella sfera dell’ordinaria diligenza richiesta al compratore.

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