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Divieto di cani nei parchi? Solo se è emergenza sanitaria

In Italia ci sono circa 7 milioni di cani e, dato che gli abitanti sono poco più di 60 milioni, possiamo dire che circa una persona su dieci ne ha uno.

Il noto detto: “il cane è il migliore amico dell’uomo” sembra che alcune volte sia stato smentito, a confermarlo lo sono i casi che sempre più spesso vengono portati davanti al giudice e proprio uno di questi è quello che ha coinvolto il sindaco di un comune della Toscana.

Vediamo di cosa si tratta.

Il caso ha interessato il Sindaco toscano per aver disposto il divieto di accesso ai cani, anche se accompagnati, al parco cittadino. Questo divieto era stato emesso con apposita ordinanza a causa della “presenza di numerosi escrementi canini in ambito urbano comunale“.

Si tratta di un potere esercitato dal primo cittadino in quanto previsto dall’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), il quale recita che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale“.

Come evidenziato nel testo, si tratta di un’ordinanza che può essere adottata in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica ed a carattere esclusivamente locale. Ma nel caso affrontato era davvero così?

Un’Associazione a tutela degli animali ha impugnato l’atto davanti al TAR della Toscana.

I giudici amministrativi, uniformandosi ad altri casi giurisprudenziali, hanno precisato che il sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale, sì che ha la facoltà di intervenire con urgenza per superare situazioni di grave incuria, degrado del territorio, pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, ma è stato anche precisato che nel caso di specie non vi era stata un’istruttoria adeguata sull’effettiva esistenza di un’emergenza sanitaria o di igiene pubblica, oltre alla mancata indicazione del limite temporale di efficacia dell’ordinanza.

Pertanto, i giudici, hanno ritenuto che la mera rilevazione di “numerosi escrementi canini in ambito urbano comunale” non possa essere qualificata come emergenza sanitaria o di igiene pubblica ed in conclusione, non sussistendo i presupposti indicati nel T.U. degli Enti Locali, il ricorso è stato accolto ed è stato disposto l’annullamento dell’atto.

L’ordinanza può essere emessa solo in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica e per un arco temporale limitato.

Purtroppo è vero che le nostre strade ed i parchi cittadini non sempre sono “puliti” come dovrebbero essere, ma la sporcizia non è solo dei cani… quindi, perchè dovrebbero rimetterci esclusivamente gli animali? Cosa ne pensate?!

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