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Contratti telefonici “a sorpresa”: cosa dovete sapere per non farvi fregare

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Occhio alle bollette! Cadere nelle truffe è sempre più facile, difendersi ancora troppo complicato. Dallo scorso dicembre 2015, però, sono entrate in vigore due nuove delibere dell’Autorità delle Telecomunicazioni, la numero 519/2015 e 520/15, riguardanti i contratti attivati telefonicamente, che dovrebbero tutelare i consumatori dai raggiri. Informarsi, infatti, è il primo passo per difendersi, per questo è importante tenere bene a mente cosa è cambiato a livello pratico.

Prima di sottoscrivere il contratto al consumatore devono essere date tutte le informazioni previste dalla normativa e riportate in maniera molto chiara, in particolare deve essere comunicato il termine entro il quale verrà attivato il servizio e l’indennizzo automatico previsto in caso di mancato rispetto dello stesso.

Devono poi essere riferite tutte le informazioni previste dall’art. 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, comprese le informazioni riguardanti la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e cessazione e in modo chiaro devono essere riferite le modalità con le quali il consumatore può risolvere le controversie.

Anche se nei contratti telefonici le informazioni vengono date a voce, il consumatore è vincolato al contratto SOLO ED ESCLUSIVAMENTE a seguito della firma dell’offerta, che deve essere data per iscritto. Venditore e consumatore possono mettersi d’accordo sull’invio della sottoscrizione anche via mail, ma ci deve essere una conferma successiva all’offerta commerciale proposta telefonicamente.

Il termine per esercitare il diritto di ripensamento e recesso di 14 giorni parte dalla data di accettazione FORMALE.  Il consumatore può chiedere che il servizio venga attivato immediatamente (quindi prima dei 14 giorni) e solo in questo caso è costretto al pagamento delle bollette dell’arco di tempo in cui la società ha fornito il servizio.

Un’altra grande novità riguarda la durata dei contratti: al consumatore, che per la prima volta aderisce ad un’offerta commerciale con una società, non può essere imposto un contratto con durata superiore a 24 mesi, ma deve essergli data la possibilità di aderire ad un primo contratto “di prova” che preveda la durata massima di 12 mesi. I termini per la disdetta non devono essere superiori ai 30 giorni dalla scadenza del periodo di durata del contratto. Il consumatore deve essere avvisato dalla società circa l’approssimarsi dei 30 giorni dalla scadenza almeno 60 giorni prima.

In caso di modifiche contrattuali la società deve preavvisare il consumatore della possibilità di recedere senza penali né costi entro 30 giorni dalla comunicazione, che deve contenere il testo “comunicazione importante: modifica delle condizioni del contratto“.
Il ritardo del pagamento di un singolo servizio previsto in fattura e contestato non può costituire causa di sospensione del contratto a meno di preavviso di interruzione della linea/servizio.

La disdetta non deve comportare l’addebito di costi di cessazione, ma solo di eventuali commissioni dovute alla scadenza o costi relativi alle apparecchiature fornite dal gestore, purchè previsti contrattualmente. In caso invece di recesso anticipato da un contratto a durata vincolante per legge non sono dovute penali, ma il contratto può prevedere spese di disattivazione.

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