È entrata in vigore qualche giorno fa la “direttiva consumatori” attuata in Italia con il d.lgs. n.21 del 21 febbraio 2014.
Dopo aver descritto le due prime grandi novità introdotte con il decreto (“Diritto di recesso: da domani si allunga a 14 giorni” e “Vendite telefoniche: senza conferma scritta non si deve pagare nulla”), ci occupiamo oggi delle altre tutele previste per i consumatori.
La terza importante novità è l’introduzione di norme a tutela della trasparenza dei costi e delle informazioni “precontrattuali”, cioè quelle informazioni che il venditore deve necessariamente fornire al cliente (che sia consumatore) prima della stipulazione di contratti a distanza (online, per telefono,…) o fuori dai locali commerciali (per strada, a seguito di visite di venditori porta a porta,…).
Il venditore deve, infatti, informare in modo chiaro e comprensibile il compratore riguardo alle caratteristiche principali dei beni e servizi, alla sua identità e sede, al prezzo dei beni, alle modalità di pagamento e di consegna, al diritto di recesso (cioè la possibilità per il compratore di liberarsi dai vincoli del contratto).
Le novità più importanti riguardano proprio i contratti conclusi su internet: sono ora vietate le caselle “pre-selezionate”, i costi nascosti e i costi addebitati per l’utilizzo di carte di credito.
Avrete infatti notato che quando si compra, ad esempio, un biglietto aereo (acquisto che ormai viene fatto prevalentemente online), alcune caselle sono già “flaggate”, cioè già selezionate anche se voi non ci avete “cliccato” sopra. È il caso dei servizi aggiuntivi rispetto al biglietto “base” come, ad esempio, l’assicurazione, il noleggio della macchina una volta arrivati a destinazione, ecc.
D’ora in poi, per i servizi che implicano costi supplementari, è necessario il consenso espresso dell’utente e sarete voi a dover selezionare le relative caselle se li desiderate.
Allo stesso modo, non sarà più possibile addebitare costi differenti in funzione delle diverse carte di credito utilizzate o delle diverse modalità di pagamento e se sono accettate solo alcune modalità di pagamento, il venditore lo deve comunicare all’inizio dell’operazione di acquisto.
Inoltre, qualsiasi costo su internet deve essere previamente pubblicizzato e se l’utente digita un pulsante o un link che determina una spesa a suo carico, di ciò deve essere preventivamente informato, altrimenti non è vincolato al contratto.
Ricordate sempre che se avete concluso un contratto a distanza o fuori dai locali commerciali e volete liberarvi dagli obblighi contrattuali perché non desiderate più quel bene o servizio, inviate un’email, un fax o una lettera (raccomandata) entro 14 giorni.