Consumatore

Controversie bancarie: l’ABF tutela i clienti

Dopo quasi due anni di attività, il bilancio dell’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) è positivo!

L’ABF opera dell’ottobre del 2009 e fornisce ai clienti che non hanno trovato soddisfazione alle proprie richieste attraverso il rapporto diretto con gli uffici reclami delle banche e delle finanziarie un modo piuttosto rapido ed economico per risolvere le controversie in atto.

I pregi di questa procedura alternativa di risoluzioni delle liti in materia bancaria sono:
rapidità, economicità ed effettività della tutela della clientela;
imparzialità e rappresentatività del collegio decidente;
– salvaguardia del diritto di accesso ad altri mezzi di tutela.

La tempistica
Il ricorso deve essere inoltrato all’ABF, ma va anche inviato in copia all’intermediario “controparte” il quale, dalla data di ricezione, ha 30 giorni di tempo per trasmettere le proprie controdeduzioni e la propria documentazione alla Segreteria tecnica dell’ABF oppure al Conciliatore Bancario Finanziario. Dopodichè, il Collegio ha 60 giorni per riunirsi e decidere sul ricorso.
Se il Collegio ritiene necessari ulteriori documenti o informazioni a integrazione di quelli forniti dalle parti, ne fa loro richiesta e sospende la procedura per un massimo di 60 giorni.
Una volta che il Collegio si è pronunciato, la Segreteria comunica entro 30 giorni l’esito del ricorso alle parti.
In buona sostanza, la procedura dovrebbe durare al massimo 6 mesi.

Un’alternativa alla mediazione
Dallo scorso marzo prima di poter instaurare un processo civile in determinate materie è necessario ricorrere ad una procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie.
Per quanto riguarda la materia dei contratti bancari e finanziari è possibile scegliere tra la mediazione ed il ricorso all’ABF.
Ciò significa che, se il ricorso all’ABF non ha dato buoni esiti, si potrà agire in sede giudiziale senza doversi rivolgere anche ad un organismo di mediazione.

La composizione del Collegio
I Collegi dell’ABF sono tre ed hanno una specifica competenza territoriale: Milano per il nord, Roma per il centro, Napoli per il sud.
Imparzialità e rappresentatività sono le caratteristiche di ciascun Collegio il quale è composto da:
membri designati dal CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti);
membri designati dalle associazioni d categoria (Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato);
membri scelti dalla Banca d’Italia;
membri designati dal Conciliatore Bancario Finanziario (organismo rappresentativo degli intermediari).

Un po’ di dati
Nel primo anno di attività dell’ABF hanno presentato ricorso più consumatori (75,8%) che imprese. L’80% dei ricorsi presentati ha riguardato istituti bancari.
Gli esiti, poi, sono stati nel 61% dei casi favorevoli per la clientela:
– il 34% delle procedure si concluso con decisioni di accoglimento, in tutto o in parte, delle ragioni del cliente-ricorrente;
– il 27% delle procedure si è concluso per “cessazione della materia del contendere”, ovvero non c’è stata decisione nel merito perchè, nel frattempo, cliente e intermediario hanno concordato una soluzione soddisfacente.
Questi dati possono essere confermati anche dalla Casa del Consumatore che ha inoltrato diversi ricorsi all’ABF per i propri associati i quali si sono detti soddisfatti dei risultati ottenuti.
Nei casi di accoglimento del ricorso, gli intermediari per così dire “condannati” hanno rispettato le decisioni dell’ABF. Non si sono infatti registrati casi di inadempimento. Questo dato conferma l’effetto dissuasivo della misura prevista in caso di inottemperanza (pubblicazione della notizia), nonché l’atteggiamento positivo degli intermediari nei confronti del sistema dell’ABF anche nell’ottica di recupero della fiducia nella relazione con i clienti.

Nei prossimi giorni analizzeremo i contenuti principali delle decisioni adottate dall’ABF fino ad oggi.

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