Il contratto di trasporto su navi e traghetti è disciplinato dal Codice della Navigazione.
Da tale contratto derivano precisi obblighi a carico del vettore.
Eccone alcuni.
Quando la nave non parte…
Se la partenza è impedita da cause non imputabili al vettore, il passeggero ha diritto alla restituzione dell’intero prezzo del biglietto.
Se, invece, la partenza è soppressa dal vettore, il passeggero ha diritto, oltre alla restituzione del prezzo, anche al risarcimento del danno. Se la soppressione è avvenuta per un giustificato motivo, però, l’indennizzo non può superare il doppio del prezzo netto di passaggio.
Quando la nave parte in ritardo…
Durante il periodo di ritardo, il passeggero ha diritto a vitto e alloggio, se compresi nel prezzo, e a richiedere la risoluzione del contratto dopo 12 ore (per i viaggi di durata inferiore alle 24 ore) o dopo 24 ore (per i viaggi di durata superiore).
Quando sono previsti scali e cambi di imbarcazione…
Nei casi di trasporto cumulativo, il contratto è unico, quindi tutti i vettori sono solidalmente responsabili nei confronti del passeggero per l’esecuzione dell’intero viaggio, dal luogo di partenza al luogo di destinazione finale.
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