Consumatore

La privacy dei pazienti

I dati sensibili sulla salute delle persone sono meritevoli di particolare protezione e tutela.

Per questo motivo il Garante della Privacy, schierato dalla parte del paziente, ha predisposto un vedemecum per tutti coloro che ricevono cure mediche e prestazioni sanitarie o che, comunque, entrano in contatto con gli operatori del settore, compresi i farmacisti.

L’opuscolo “Dalla parte del paziente. Privacy: le domande più frequenti” contiene, infatti,  indicazioni ed informazioni utili sulla tutela della riservatezza e della dignità dei pazienti, ed è scaricabile in formato pdf direttamente dal sito dell’Autorità Garante.

Sette capitoletti scritti in modo semplice e chiaro, seguiti da un piccolo glossario che chiarisce il significato di alcuni termini utilizzati (es. dato sensibile, fascicolo sanitario elettronico, ecc.).

Ecco alcune delle regole contenute nell’opuscolo.

Il paziente informato 
Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, e tutti gli operatori del settore (medici, infermieri, farmacisti, ecc.) devono fornire ai pazienti, preferibilmente per iscritto, l’informativa sul trattamento dei loro dati personali ed acquisirne il consenso al relativo utilizzo. Il Garante della Privacy ha predisposto un apposito modello di informativa per medici di famiglia e pediatri.

Informazioni sulla salute
Le notizie relative al ricovero ed allo stato di salute del paziente/degente possono essere date soltanto ai “terzi legittimati”, cioè familiari, parenti, conviventi. Va, però, sempre rispettata l’eventuale richiesta dell’interessato di non rendere note tali informazioni neppure a tali soggetti.
Referti, cartelle cliniche, risultati di analisi e certificati medici possono essere consegnati anche a soggetti diversi dall’interessato, solo se muniti di sua delega scritta.

In attesa
Per garantire la riservatezza dei colloqui agli sportelli e nelle farmacie è necessario attendere il proprio turno oltre la riga gialla.
Negli ospedali e nelle grandi strutture sanitarie i  pazienti non possono essere chiamati per nome ad alta voce: è necessario, quindi, distribuire bigliettini numerati al momento dell’accettazione.

Telecamere e internet 
Per controllare e monitorare particolari reparti (es. rianimazione, isolamento) è possibile installare telecamere solo se strettamente indispensabili per esigenze di cura e tutela degli interessati.
I pazienti hanno sempre il diritto di ottenere copia dei video dell’operazione, nonchè delle foto scattate prima e dopo l’intervento.

La salute dei dipendenti 
Il lavoratore assente per malattia deve fornire al datore un certificato contenente la prognosi con la sola indicazione dell’inizio e della durata dell’infermità.
Il datore non può raccogliere certificati di malattia dei suoi dipendenti con l’indicazione della diagnosi.

Hiv
Al momento dell’accettazione non possono essere raccolte informazioni sull’eventuale sieropositività del paziente, a meno che non sia indispensabile per il tipo di intervento o di terapia da eseguire.
Qualora il medico venga a conoscenza di un caso di Aids o di Hiv, deve rispettare specifici obblighi di segretezza e non discriminazione nei confronti del paziente e adottare ogni misura necessaria per garantire la sicurezza dei suoi dati sanitari.

Sanità elettronica 
Le informazioni sanitarie del paziente possono essere contenute in un fascicolo sanitario elettronico consultabile soltanto dall’interessato e dal personale sanitario strettamente autorizzato.
La costituzione del fascicolo sanitario elettronico è facoltativa per il paziente che, prima di scegliere, deve essere adeguatamente informato.
Risultati di analisi, radiografie e referti possono essere inviati all’e-mail del paziente oppure consultabili online. L’adesione al servizio è facoltativa e necessita di adeguata informativa chiara e trasparente. In ogni caso il referto rimane disponibile online per un periodo limitato di 45 giorni.

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