Lo abbiamo già detto qualche mese fa parlando di elettrodomestici, ma vale per tutti i beni di consumo (cioè quelli che un consumatore acquista da un venditore “professionale”): quando si manifestano vizi, difetti o altre non conformità entro due anni dalla loro consegna opera la garanzia legale.
Si tratta del diritto irrinunciabile del consumatore di chiedere ed ottenere, senza spese e a sua scelta, la riparazione o la sostituzione di un prodotto che presenti un difetto, un malfunzionamento o, comunque, non abbia le caratteristiche previste dal contratto di acquisto.
Quindi “non conforme” può essere il bene che, ad esempio: non è idoneo al suo normale utilizzo, non corrisponde alla descrizione fatta dal venditore oppure al modello o al campionario esposto dal venditore, non offre le prestazioni e la qualità pubblicizzate o indicate nell’etichetta. Si verifica un difetto di conformità anche quando montaggio e installazione vengono mal eseguiti dal venditore o da chi opera sotto la sua responsabilità.
Per far valere il proprio diritto alla garanzia, però, il consumatore ha un obbligo da rispettare: denunciare il vizio al venditore entro due mesi dalla sua scoperta.
Non sono previste particolari formalità per eseguire tale denuncia: è possibile recarsi direttamente presso il negozio, portando con sé il bene guasto/difettoso, oppure contattare il venditore telefonicamente, inviandogli una mail, un fax o una lettera.
Quando si tratta di beni di un certo valore (es. complementi d’arredo, elettrodomestici, ecc.), è consigliabile inviargli una denuncia scritta a mezzo fax o raccomandata a/r per avere la prova della sua ricezione, dando la propria disponibilità a concordare giorno ed ora in cui potrà essere effettuata la riparazione o la sostituzione.
Ricordate inoltre che:
– la durata della garanzia è stabilita dalla legge (2 anni!) e non può essere oggetto di trattativa, né tanto meno il venditore può imporne una inferiore;
– per l’usato la prassi ormai consolidata e consentita espressamente dalla legge (art. 134, II comma, Codice del Consumo) è quella di ridurre la durata della garanzia ad un anno;
– riparazione e sostituzione devono essere gratuite: al consumatore non possono essere addebitati neppure i costi di spedizione e manodopera;
– il referente principale è il venditore: se dopo una prima denuncia orale, questo vi dirotta verso il produttore, adducendo scuse varie (maggiore rapidità e semplicità delle procedure, tempi di riparazione più brevi, ecc.), sappiate che il suo comportamento è scorretto, quindi insistete, magari inviandogli una seconda denuncia scritta (meglio se via fax o con lettera raccomandata a/r);
– se il difetto del prodotto è dovuto a manomissione, danneggiamento o cattivo utilizzo da parte dell’acquirente, questi non ha diritto alla garanzia;
– per provare che l’acquisto è avvenuto in un determinato giorno presso quel determinato negozio è importante conservare (anche in fotocopia) il relativo scontrino fiscale, così come le ricevute dei pagamenti effettuati con bancomat o carta di credito;
– la prassi di negare la garanzia al consumatore che non ha tenuto la scatola di prodotti elettronici o piccoli elettrodomestici non è legittima: nessuna norma, infatti, prevede l’obbligo di conservare la confezione;
– chi acquista prodotti in occasione di saldi, svendite, liquidazioni e vendite promozionali ha lo stesso diritto alla garanzia di chi li acquista a prezzo pieno.
Avv. Valeria Gritti
Casa del Consumatore – sede di Genova
Sul sito della Casa del Consumatore è a disposizione di tutti gli associati il modello di denuncia dei difetti del bene in garanzia da inviare al venditore entro due mesi dalla loro scoperta.
Sul sito di Diritto Semplice, compilando un facile modello, è possibile creare la lettera di richiesta di intervento in garanzia, oltre alle lettere di diffida per sollecitare la riparazione o sostituzione del prodotto difettoso che è già stato consegnato al venditore per avere l’intervento in garanzia, ma non stanno intervenendo.