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Cartelle: non tutte sono da pagare

Chi riceve una cartella esattoriale, per prima cosa deve verificare se ha in precedenza ricevuto notifica del verbale di accertamento (ossia la multa) cui essa è riferita oppure dell’ordinanza del Prefetto che ha rigettato il ricorso e ingiunto il pagamento della multa.

Se così non fosse, tali provvedimenti non possono costituire validi titoli esecutivi, quindi si potrà richiedere l’annullamento della cartella.
A tal proposito è opportuno rivolgersi all’ente creditore indicato nella cartella chiedendo di esibire l’originale della c.d. “relata di notifica” che nella maggior parte dei casi è costituita dalla cartolina di ritorno della raccomandata a/r firmata dal ricevente. Attenzione però: il fatto di non aver firmato personalmente tale ricevuta non significa automaticamente che la notifica non sia avvenuta correttamente dal punto di vista legale. Bisogna, infatti, controllare che la raccomandata non risulti consegnata a soggetti terzi (es. congiunti, conviventi, portinai, ecc.) e che la notifica non si consideri comunque avvenuta per compiuta giacenza.


Una volta effettuati gli opportuni controlli, se risulta che il verbale di accertamento oppure l’ordinanza prefettizia di ingiunzione sono stati notificati correttamente e non sono stati tempestivamente impugnati, si sarà formato un valido titolo esecutivo che giustifica la pretesa di pagamento, pertanto l’emissione della cartella esattoriale sarà del tutto legittima. Tuttavia, anche in questi casi, possono esserci altri motivi di opposizione, quali vizi formali oppure errori di notifica della cartella stessa.

Per quanto riguarda il primo ordine di vizi, bisogna controllare che nella cartella sia riportata tutta una serie di informazioni e di dati obbligatori (es. ente creditore, data di iscrizione a ruolo del debito, norma del codice della strada violata, data dell’infrazione, ecc.).
Per gli errori di notifica della cartella, invece, è necessario verificare che siano stati rispettati i termini prescrizionali stabili dalla legge.

In base all’art. 28 della Legge n. 689/81 il diritto a riscuotere le somme dovute per le multe si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, a meno che, nel frattempo, non siano intervenuti atti/fatti idonei ad interrompere tale termine di prescrizione (es. la notifica di avvisi di mora e in genere ogni atto di esercizio della pretesa sanzionatoria).

Questo significa che la cartella esattoriale deve essere notificata al contribuente-debitore entro cinque anni da quando è stata commessa l’infrazione oppure da quando gli è stato notificato il verbale di accertamento. Qualora la notifica della cartella avvenga successivamente alla scadenza di tale termine, la cartella non potrà considerarsi valida, pertanto sarà possibile richiederne l’annullamento e sgravio  oppure impugnarla davanti al giudice.

Sul punto è utile sapere che per il mittente (ente creditore o agente della riscossione) la notifica si perfeziona nel momento in cui consegna l’atto (verbale o cartella di pagamento) all’ufficio postale o all’ufficiale giudiziario. Invece, per il destinatario il termine per pagare o per fare impugnazione inizia a decorrere dal momento in cui riceve l’atto oppure dal giorno in cui si realizza la compiuta giacenza.

Un altro termine il cui mancato rispetto costituisce un buon motivo di opposizione è quello previsto dall’art. 1 della Legge n. 244/07 che vieta agli agenti della riscossione di svolgere attività finalizzate al recupero delle somme iscritte a ruolo e riferite a infrazioni al codice della strada, se sono passati più di due anni tra la consegna del ruolo e la notifica della relativa cartella di pagamento.

E quando la notifica viene eseguita tempestivamente però al vecchio indirizzo del destinatario? In questi casi, se il soggetto ha provveduto ad effettuare la variazione anagrafica in Comune, la notifica al vecchio indirizzo sarà valida soltanto entro trenta giorni dal momento della variazione, altrimenti si considererà come non avvenuta. È valida, invece, la notifica fatta al vecchio indirizzo anche a distanza di tempo dal cambio di indirizzo, quando l’interessato non ha provveduto ad effettuarne la variazione anagrafica.

In definitiva, si può dire che la notifica è un passaggio fondamentale di tutta la procedura di recupero delle somme dovute all’ente creditore e la sua mancanza/tardività costituisce il principale motivo di contestazione da parte del cittadino-contribuente.
Esistono, però, anche altri validi motivi di impugnazione della cartella esattoriale, ad esempio quando il ricorso al Prefetto è stato accolto per mancata risposta, oppure quando la multa è già stata pagata, oppure ancora quando il trasgressore è deceduto (in base all’art. 7 della Legge n. 689/81 l’obbligazione di pagare la multa non si trasmette agli eredi).

In conclusione, se riscontrate almeno uno dei tanti motivi di annullabilità di una cartella esattoriale, la prima “mossa” da fare è sicuramente agire in autotutela, richiedendo con raccomandata a/r  l’annullamento del debito iscritto a ruolo esponendo i motivi che giustificano la vostra pretesa (per i nostri associati, tra i modelli, è già disponibile l’apposito modello). Questa è la via più semplice e immediata, senza costi, e vi evita di dovervi rivolgere a giudici e avvocati.

Da ultimo vi segnaliamo che, se avete dubbi sulla validità della cartella o su eventuali prescrizioni e volete farla controllare, sappiate che potete chiedere la verifica gratuita della vostra cartella di pagamento o di altri atti di Equitalia utilizzando questo servizio.

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