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Cartella sbagliata? C’è l’autotutela

Quando si riceve la notifica di una cartella esattoriale, è consigliabile leggerla attentamente e verificare se sussistono i presupposti per poterla contestare.
Da un’attenta lettura della cartella, infatti, può capitare di trovare qualche errore, se non addirittura un vero e proprio motivo di illegittimità.
I rimedi possono essere diversi a seconda del tipo di “vizio” riscontrato: autotutela, ricorso in opposizione a sanzione amministrativa, citazione/ricorso in opposizione all’esecuzione, citazione/ricorso in opposizione agli atti esecutivi.
Nei primi due casi è possibile difendersi da soli, negli altri due, invece, è opportuno farsi assistere da un legale.


Se l’errore è palese e di facile dimostrazione (es. errore di persona, notifica a vecchia residenza, ecc.), o la multa è già stata pagata (quindi la notifica della cartella è stata una “svista”), può essere sufficiente presentare un’istanza di annullamento e di sgravio, inviandola con raccomandata a/r oppure recandosi personalmente presso lo sportello del Concessioanrio e l’ufficio dell’ente creditore indicato nella cartella, allegando copia di tutta la documentazione utile a dimostrare l’errore (es. ricevuta di pagamento o bollettino postale).

Nel caso in cui la somma indicata nella cartella risulti sbagliata per un errore di calcolo e superiore a quanto realmente dovuto, sarà opportuno presentare un’istanza di correzione (o sgravio parziale).
A tal proposito è utile sapere che, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni, oltre alla somma corrispondente alla sanzione, vengono addebitati anche i compensi di riscossione che sono calcolati al 4,65% delle somme iscritte a ruolo, nonché gli interessi di mora calcolati all’8,4 % annuo (corrispondente allo 0,023% giornaliero).

Qualora, infine, non vi siate accorti dell’errore e abbiate già provveduto al pagamento della somma non dovuta o comunque eccedente il dovuto, potete inviare ad Equitalia un’istanza di rimborso dell’indebito. In caso di risposta positiva, il rimborso verrà liquidato dall’agente della riscossione per conto dell’ente creditore.

Tali istanze in autotutela costituiscono un primo approccio “amichevole” da parte del contribuente che ritenga illegittima la cartella esattoriale o comunque non dovuta la somma richiesta.
Pertanto, prima di effettuare una contestazione formale davanti al giudice, è utile in ogni caso (anche in quelli di non facile dimostrazione) inviare la richiesta di annullamento e di sgravio per cercare di definire “bonariamente” e rapidamente la questione.
Tuttavia, bisogna tenere presente che le istanze in autotutela non comportano la sospensione dei termini utili, e piuttosto stretti, per fare opposizione davanti al giudice. Pertanto, per non vedersi precluse le vie giudiziali, sarà necessario muoversi in fretta ed insistere per avere una risposta rapida da parte dell’ente. 
Qualora tale ente riconosca l’errore, dovrà dare comunicazione all’agente della riscossione dell’avvenuto sgravio/annullamento della cartella. In questo caso sarà utile richiedere che vi venga rilasciata una quietanza di avvenuto sgravio/annullamento datata e firmata da esibire all’occorrenza, soprattutto nel caso riceveste ulteriori richieste di pagamento in merito alla medesima cartella.

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