Girava voce che il rifiuto di sottoporsi alla prova dell’etilometro potesse convenire, piuttosto di farsi “beccare” in stato d’ebbrezza.
Non è così: all’automobilista che guida in stato di ebbrezza e si rifiuta di sottoporsi al test per misurare il suo tasso alcolemico vanno tolti 20 punti dalla patente. Lo ha stabilito la II Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza num. 3745 del 2008.
La norma di riferimento è l’articolo 186, commi 2 (– 10 punti dalla patente di chi guida in stato di ebbrezza) e 7 (– 10 punti dalla patente di chi, opportunamente invitato a sottoporvisi, rifiuta l’accertamento del suo tasso alcolemico), del Codice della Strada.
Nella sua motivazione, la Cassazione ha chiarito che il comma 2 e il comma 7 dell’articolo 186 sanzionano due infrazioni differenti e quindi applicarle entrambe è perfettamente legittimo: guidare in stato di ebbrezza e rifiutarsi di sottoporsi all’etilometro sono due azioni diversee non contemporanee, ma consecutive. Inoltre non sarebbe ragionevole applicare la stessa sanzione (– 10 punti) a chi commette due infrazioni e a chi ne commette una sola (è il caso di chi guida in stato di ebbrezza ma accetta di sottoporsi all’etilometro).
Quindi attenzione, mettiamoci alla guida in stato di sobrietà, anche perché ormai i limiti sono talmente bassi che anche poco vino a tavola potrebbe farci risultare fuori legge. Se non vogliamo abbandonare il nostro italico gusto per il vino, allora affidiamoci a guidatori astemi o sobri. oppure … andiamo a mangiare a piedi, così evitiamo anche di inquinare l’ambiante!