In tema di violazioni del codice della strada, la regola generale e principale è quella dell’immediata contestazione al trasgressore da parte dell’agente accertatore. Tuttavia, è vero che il Regolamento di attuazione del codice (nello specifico l’art. 384) ammette la contestazione in differita in tutti i casi di impossibilità materiale di contestare l’infrazione al colpevole nel momento in cui viene compiuta.
In uno di questi casi rientra senza dubbio l’eccesso di velocità: l’Autovelox serve proprio a questo. Quando la vettura è lanciata ad una eccessiva velocità sarebbe sconveniente e pericoloso fermarla: i danni potrebbero essere ben più gravi di quelli che si intende prevenire. In questi casi è giustificata la contestazione differita dell’infrazione e l’eventuale assenza di agenti di polizia.
Tuttavia, nei casi di attraversamento di un incrocio con luce rossa del semaforo, è altamente improbabile che il veicolo sia lanciato a velocità elevata. In questi casi succede spesso che la contravvenzione venga rilevata esclusivamente dal Photored, cioè da un’apparecchiatura fotografica, la quale però non consente di verificare come sono andate effettivamente e concretamente le cose. L’apparecchio di rilevamento automatico fotografa la situazione, ma per poter effettuare una corretta contestazione è comunque necessaria la presenza di agenti sul posto che possono risolvere eventuali equivoci e operare le opportune distinzioni. Inoltre, una cosa è la contestazione non immediata, altra cosa è l’assenza di agenti accertatori sul posto.
Questa non è semplicemente la “nostra” opinione, ma quella autorevole della Corte di Cassazione, che in una recente sentenza (la num. 7388 del 26 marzo 2009) ha ribadito come “la rinuncia istituzionale alla contestazione immediata appaia non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze (attraversamento dell’incrocio a semaforo rosso appunto) possono verificarsi” e ha fatto l’esempio della coda di autoveicoli che non consente al mezzo che ha legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente.
Per questo motivo, se ricevete una multa in cui vi viene contestata la violazione dell’art. 146, terzo comma, del Codice della strada, sulla base di una semplice rilevazione fotografica automatica a mezzo di apparecchio Photored senza la presenza in loco di agenti accertatori, sappiate che potete proporre ricorso al Prefetto oppure all’ufficio o comando che ha elevato la multa (con raccomandata A/R), oppure, in alternativa, al Giudice di Pace (con ricorso depositato nella cancelleria del Giudice di Pace del luogo dove è stata accertata l’infrazione), fondato sull’illegittima assenza di agenti accertatori operanti sul posto e “responsabili” della contestazione, seppur differita. In entrambi i casi però è previsto un termine: si può impugnare entro 60 giorni dal ricevimento della multa (cioè dalla sua notifica).