E’ capitato ad alcuni automobilisti di trovarsi il veicolo multato per divieto di sosta o altra infrazione pur avendolo lasciato per poco tempo con le quattro frecce azionate. Credevano di aver tenuto un comportamento lecito ed invece sono stati multati. E’ giusto?
Quella che volgarmente viene definita “quattro frecce”, il nostro codice della strada la chiama (art. 151, comma I, lettera f) “segnalazione luminosa di pericolo”, ovvero “il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione”.
L’art. 153 del medesimo codice stabilisce tassativamente i casi in cui l’automobilista può (anzi, deve) azionare la segnalazione luminosa di pericolo:
I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:
– nei casi di ingombro della carreggiata;
– durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;
– quando per avaria il veicolo e’ costretto a procedere a velocita’ particolarmente ridotta;
– quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
– in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
(…) Ogni altro uso improprio della segnalazione viene sanzionato dal medesimo articolo con la multa da 36 a 148 euro.
Quindi l’attivare la segnalazione luminosa di pericolo (volgarmente detta “quattro frecce”) non rappresenta alcuna esimente in tutti i casi diversi da quelli previsti dalla norma. Non esenta perciò, ad esempio, dal pagamento della sosta nelle aree a pagamento né autorizza le soste in aree vietate, né in zone ZTL o ZSL.
Ne consegue che chi abusa delle luci di emergenza può essere multato non solo per sosta vietata o altro ma anche, e in più, per uso improprio della segnalazione. Morale: facciamo attenzione e non pensiamo di aver risolto il problema di una sosta viatata con il solo azionamento delle quattro frecce!!