Telefonate luce e gas: occhio a quello che ci raccontano

Sempre più consumatori ricevono telefonate da operatori che si presentano genericamente come fornitori di luce e gas e che fornendo informazioni ingannevoli mirano a stipulare nuovi contratti.

Tutto inizia con una semplice telefonata, l’operatore si presenta ma tra parole pronunciate velocemente e inglesismi, chi risponde ammette che fatica a capire con chi stia realmente parlando. Sarà il proprio fornitore oppure no? Nonostante questi dubbi e complice anche la fretta messa dall’operatore, in buona fede si risponde alle domande e ci si fida di ciò che viene raccontato. Nulla di più sbagliato!

Le tecniche utilizzate per carpire dati personali e stipulare nuovi contratti di luce e gas sono ormai conosciute da tempo. Nonostante di tanto in tanto vengano rivisitate per fare altre vittime, prestando la dovuta attenzione si riconosceranno facilmente. 

Scopriamo le tecniche più frequenti
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Problemi con le bolletta telefonica? Cos’è e come funziona la conciliazione

Hai ricevuto una bolletta che ti sembra troppo alta, la tua linea non funziona regolarmente o hai altri problemi che non riesci a risolvere con il servizio clienti?

Il primo passo da fare è inviare un reclamo scritto e, se non ottieni risposta o non sei soddisfatto, la soluzione ai tuoi problemi la puoi trovare rivolgendoti ad un’associazione di consumatori o ad un organismo creato apposta per risolvere le controversie tra clienti e gestori telefonici: il CORECOM (Comitato Regionale delle Comunicazioni), presente in ogni regione, ha proprio l’obiettivo di promuovere la conciliazione tra utenti e operatori delle telecomunicazioni (relativamente a telefonia fissa e mobile, internet, pay- tv,…). Continua a leggere

Telefono, fax o adsl interrotti o sospesi? Hai diritto all’indennizzo

Lo stabilisce una delibera dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni): se l’operatore telefonico sospende o interrompe il servizio senza motivo (ad es. senza morosità del cliente), l’utente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico il cui importo varia a seconda del numero di servizi interessati (telefono, fax, adsl) e del numero di giorni in cui non ne ha potuto usufruire. Ad esempio, un privato che resta senza linea telefonica e adsl per una settimana, può ottenere fino a 140 euro di indennizzo, somma che raddoppia se il disservizio ha riguardato un’utenza business.

In casi del genere il pagamento dell’indennizzo dovrebbe essere automatico, cioè il cliente dovrebbe vedersi accreditata la somma nella bolletta successiva oppure, se l’importo è superiore a 50 euro, dovrebbe ricevere un assegno o bonifico bancario entro 60 giorni dall’accertamento del disservizio. Tuttavia, non sempre le società di telefonia si dimostrano diligenti: capita, infatti, che non venga corrisposto alcun indennizzo oppure venga corrisposta una somma molto inferiore a quella dovuta.

Che fare allora quando si rimane senza linea telefonica, adsl o fax senza motivo e senza preavviso? Continua a leggere

Telemarketing (parte 2): gli obblighi del venditore

Continuiamo a parlare di telemarketing, ossia della vendita di prosotti per telefono. Il contratto stipulato con la tecnica del telemarketing rientra nella categoria dei “contratti a distanza” disciplinata da un’apposita sezione del codice del consumo (artt. 50 e segg.). Si tratta infatti di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, dove il primo impiega esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza (il telefono appunto) e il secondo, in quanto contraente “debole”, necessita di una particolare protezione perchè corre il rischio di non avere la necessaria attenzione e consapevolezza.
Il venditore ha una serie di obblighi da rispettare: fornire oralmente al consumatore determinate informazioni prima della conclusione del contratto e confermarle per iscritto o su altro supporto duraturo scelto dal consumatore; eseguire l’ordine entro trenta giorni e, in caso di mancata esecuzione anche per indisponibilità del bene, rimborsare le somme già pagate. Inoltre, a meno che il consumatore non dia il proprio consenso, il professionista non può eseguire una fornitura diversa da quella pattuita, neppure se di valore e qualità equivalenti o superiori.
Quindi, se siete interessati ad un’offerta commerciale che vi viene fatta telefonicamente, sappiate che avete diritto a ricever e potete pretendere tutta una serie di informazioni:
– identità del venditore e, se chiede il pagamento anticipato, anche il suo indirizzo dove poter presentare eventuali reclami;
– caratteristiche essenziali del bene/servizio offerto, in particolare il prezzo, comprese le tasse, le imposte e le spese di consegna;
– modalità di pagamento, di consegna del bene o fornitura del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
– esistenza del diritto di recesso e casi di esclusione del recesso (art. 52 codice del consumo).

Se queste informazioni non vi venisserro fornite, leggetevi la nostra prossima puntata dedicata al diritto di recesso.

Cambiare operatore telefonico è una condanna?

Ci bombardano al telefono, nei centri commerciali, per posta ed in ogni altro modo e alla fine ci convincono: dobbiamo cambiare operatore telefonico, perché così risparmieremo di sicuro.
Arrivati a casa, però, magari ci ripensiamo e pensiamo che forse era meglio non cambiare. Cosa possiamo fare per interrompere il meccanismo che abbiamo innescato?

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