Covid-19: skipass e lezioni sci club sono da rimborsare

La scorsa stagione sciistica è terminata in anticipo con la chiusura di tutti gli impianti di risalita stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di contrastare e contenere la diffusione del Covid-19.

Questa chiusura ha precluso a molti sciatori le ultime discese sotto il sole di marzo, ma anche a una buona parte di questi il rimborso di skipass, sci club e lezioni pagate e non usufruite a causa dello stop immediato. Alcune stazioni sciistiche hanno rimborsato i propri clienti. Altre invece si sono rifiutate. Chi ha ragione? Continua a leggere

Covid-19 e viaggi di istruzione: scopri quando è possibile il rimborso in denaro

A causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, molti studenti hanno dovuto rinunciare al momento dell’anno più atteso: la gita scolastica. C’è stato un rammarico generale, sia per chi desiderava visitare la città d’arte scelta e sia per chi non vedeva l’ora di trascorrere qualche giorno con i compagni di classe.

Tralasciamo il dispiacere dei ragazzi per il loro viaggio di istruzione e pensiamo ai genitori, perché sono numerosi coloro che si sono domandati come ottenere il rimborso della quota versata.

Le famiglie hanno diritto ad ottenere il rimborso della quota pagata e ciò può avvenire mediante restituzione in denaro o voucher da utilizzare entro un anno dall’emissione, salvo particolari casi in cui viene sempre restituito l’importo versatoScopriamo quando è possibile ottenere il rimborso in denaro.

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Covid-19: tutti i rimborsi per i consumatori

L’emergenza Coronavirus ha imposto la chiusura dei luoghi di aggregazione e molti consumatori vorrebbero sapere se la palestra, il corso di danza, l’asilo per i bambini e tante altre attività che fino a qualche mese fa completavano le loro giornate, devono continuare ad essere pagate.

La risposta è no, perché si tratta di contratti con prestazioni corrispettive. In questi casi, le prestazioni sono: il servizio erogato e il pagamento del prezzo.

Ai sensi dell’art. 1463 del Codice Civile, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella già ricevuta.

Nel caso dell’emergenza Coronavirus, molte strutture sono state impossibilitate ad erogare il servizio e quindi, ai sensi dell’art. 1463 del Codice Civile, non possono chiedere il pagamento.

Scopriamo una buona parte dei rimborsi a cui hanno diritto i consumatori in questa situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19. Continua a leggere

Divieto di spostamenti per il coronavirus: voli e vacanze vanno rimborsati

Come noto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 ha ordinato di evitare sino a tutto il 3 aprile 2020 ogni spostamento delle persone sull’intero territorio nazionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità.

Che cosa fare dunque se avete programmato un soggiorno o dovreste partire da qui al 3 aprile per raggiungere un luogo di soggiorno o vacanza? Continua a leggere

Ryanair ha cancellato il tuo volo? Scopri cosa fare

Ryanair ha cancellato il volo a centinaia di migliaia di passeggeri e l’Antitrust ha avviato un’istruttoria per accertare la pratica commerciale scorretta in violazione del codice del consumo. L’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha fissato un incontro urgente con la compagnia aerea per fare luce sulla situazione.

Ti è stato cancellato il volo? Scopri quali sono i tuoi diritti e come fare per ottenere il risarcimento Continua a leggere

Volo cancellato? La compagnia informa il passeggero entro i termini previsti o deve pagare

Oggi ci occupiamo di un problema purtroppo abbastanza frequente tra coloro che per motivi di lavoro oppure per piacere personale prendono l’aereo.

Finché tutto fila liscio, l’aereo decolla il giorno previsto, non ci sono ritardi ed i passeggeri arrivano puntualmente alla destinazione scelta, tutti sono soddisfatti… i problemi, come in tutte le cose, si presentano quando qualcosa non va per il verso giusto e si verificano dei ritardi o addirittura viene cancellato il volo.

Il passeggero cosa può fare?

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sul caso di un passeggero che aveva prenotato tramite un’agenzia online di viaggi, un volo da Amsterdam Schipol (Paesi Bassi) a Paramaribo (Suriname) per il 14 novembre 2014. La compagnia aerea, in data 9 ottobre 2014, aveva comunicato all’agenzia di viaggi la cancellazione del volo ma, quest’ultima aveva informato il cliente solamente dieci giorni prima della partenza, il 4 novembre 2014.

L’art. 5, comma I, lett. c), del Regolamento CE n. 261/2004 stabilisce che nel caso di cancellazione del volo, i passeggeri hanno diritto ad una compensazione pecuniaria a meno che non siano stati informati della cancellazione, almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto.

Nel caso presentato davanti alla Corte di Giustizia, il passeggero aveva chiesto un risarcimento danni forfettario di 600 euro, ma la compagnia aerea l’aveva negato perché la cancellazione del volo, da parte sua, era stata comunicata all’agenzia di viaggi nel rispetto dei tempi previsti. A sua volta, l’agenzia di viaggi aveva replicato che tale comunicazione doveva essere data al cliente direttamente dalla compagnia aerea, tra l’altro in possesso dell’indirizzo di posta elettronica del passeggero.

La Corte di Giustizia ha affermato che l’onere della prova, se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, spetta alla compagnia aerea, come disciplinato nell’art. 5 comma IV, del Regolamento CE n. 261/2004 e, nel caso in cui il vettore non sia in grado di dimostrare che il passeggero era stato informato nel termine previsto, ovvero almeno due settimane prima della partenza, è tenuto a versare la compensazione pecuniaria stabilita dal Regolamento.

Inoltre però è opportuno precisare che, come nel caso presentato alla Corte di Giustizia, quando il biglietto aereo è stato prenotato presso un’agenzia di viaggi e quindi vi è un intermediario tra il passeggero e la compagnia aerea, quest’ultima, conformemente al diritto nazionale applicabile, può chiedere il risarcimento a chi ha cagionato il danno.