Rc-Auto: stop all’obbligo di esporre il contrassegno

Il contrassegno cartaceo dell’Rc-auto si “dematerializzerà” e non ci sarà più l’obbligo di esporlo sulla propria auto. Un decreto di agosto 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 ottobre, in vigore dal 18 ottobre 2013, definisce le tappe e modalità di attuazione di tale processo di dematerializzazione.

Ebbene sì, entro i prossimi due anni spariranno i contrassegni cartacei dell’assicurazione rc-auto, i quali verranno sostituiti con sistemi elettronici o telematici.
Questo processo di progressiva “dematerializzazione” dei contrassegni assicurativi rientra nel quadro di interventi ed iniziative intrapresi per contenere i costi dell’assicurazione rec-auto, ma ha anche lo scopo di ridurre notevolmente, o meglio ancora scongiurare, i casi di falsificazione dei contrassegni.

Per verificare il rispetto dell’obbligo di polizza assicurativa auto per la responsabilità civile e sanzionare gli eventuali (putroppo, ancora numerosi) casi di evasione di tale obbligo, gli agenti avranno a disposizione una banca dati integrata (targhe dei veicoli + polizze assicurative) da consultare in occasione dei normali controlli. Continua a leggere

Autovelox: la multa si può contestare sulle strade secondarie

Gli autovelox, si sa, sono sistemi di rilevazione della velocità delle auto piuttosto sofisticati, ma non sono del tutto infallibili. Proprio per questo motivo, che siano in postazione fissa o mobile, con funzionamento laser, radar o a fotocellula, la regola generale è quella della contestazione immediata. Ciò significa che sul posto deve essere comunque presente un agente che verifichi la correttezza delle rilevazioni e fermi  l’automobilista trasgressore.

Gli autovelox devono poi essere omologati, correttamente tarati e posizionati, altrimenti la rilevazione è contestabile con ricorso contro la multa. In particolare sulle strade secondarie minori ci possono essere gli estremi per contestare la contravvenzione. Ecco se e quando pagare la multa… Continua a leggere

336 multe a un invalido

È questo il record negativo segnato da AMT S.p.A. (l’azienda di trasporti pubblici di Genova) e dal Comune di Genova in danno a un nostro associato.

Tutto è iniziato due anni fa. Il Comune di Genova e AMT fanno installare su numerose corsie gialle (quelle riservate al transito di bus e mezzi autorizzati) diverse telecamere per rilevare e sanzionare le infrazioni al divieto di transito. L’accertamento delle infrazioni viene delegato a personale della stessa AMT.
Il nostro da subito comunica il numero di targa delle due vetture che vengono utilizzate per il suo trasporto e gli estremi della concessione invalidi. Continua a leggere

Cani e padroni educati e responsabili

Un anno fa ci siamo occupati delle regole introdotte con l’ordinanza del Sottosegretario di Stato Martini al fine di responsabilizzare maggiormente i proprietari di cani, specie di quelli potenzialmente aggressivi.
Eliminata la lista delle 17 razze canine più pericolose, rimane l’obbligo di dotarsi di patentino per tutti i proprietari di cani “impegnativi” su prescrizione di un veterinario della Asl. Ad oggi, purtroppo, gli enti incaricati (principalmente i comuni) non hanno ancora predisposto i percorsi formativi obbligatori per il patentino. Tuttavia, in molte città esistono corsi facoltativi (magari gratuiti per i residenti) incentrati sulle caratteristiche comportamentali del cane e sulle modalità di gestione e “possesso responsabile”.

Indipendentemente dall’opportunità/necessità di frequentare tali corsi, chiunque possieda un cane dovrebbe almeno essere consapevole delle proprie responsabilità a partire dalla norma del codice civile in materia di “danno cagionato da animali”. In base all’art. 2052 c.c. “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

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Novità e prospettive future

Dal prossimo autunno la cartella esattoriale avrà un nuovo look!
Lo scorso 20 marzo 2010 è stato approvato un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che prevede l’adozione obbligatoria di un nuovo modello di cartella per i ruoli che saranno consegnati agli Agenti della riscossione dopo il 30 settembre 2010.
L’intento è quello di semplificare: meno pagine e più informazioni utili, il tutto “confezionato” con una grafica moderna e comprensibile.
Il 2010 dovrebbe essere proprio l’anno della “semplificazione” dei rapporti tra fisco e cittadini-contribuenti.
L’attuale modello di cartella di pagamento (vecchio di dieci anni) risulta per molti complicato e privo di alcune informazioni utili. Le lamentele sono state raccolte in particolare dalle associazioni dei consumatori: la nuova cartella costituisce, infatti, anche il frutto del confronto tra Equitalia S.p.A. e le associazioni iscritte al Cncu (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti), tra cui la Casa del Consumatore.

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Cartelle: non tutte sono da pagare

Chi riceve una cartella esattoriale, per prima cosa deve verificare se ha in precedenza ricevuto notifica del verbale di accertamento (ossia la multa) cui essa è riferita oppure dell’ordinanza del Prefetto che ha rigettato il ricorso e ingiunto il pagamento della multa.

Se così non fosse, tali provvedimenti non possono costituire validi titoli esecutivi, quindi si potrà richiedere l’annullamento della cartella.
A tal proposito è opportuno rivolgersi all’ente creditore indicato nella cartella chiedendo di esibire l’originale della c.d. “relata di notifica” che nella maggior parte dei casi è costituita dalla cartolina di ritorno della raccomandata a/r firmata dal ricevente. Attenzione però: il fatto di non aver firmato personalmente tale ricevuta non significa automaticamente che la notifica non sia avvenuta correttamente dal punto di vista legale. Bisogna, infatti, controllare che la raccomandata non risulti consegnata a soggetti terzi (es. congiunti, conviventi, portinai, ecc.) e che la notifica non si consideri comunque avvenuta per compiuta giacenza.

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Multe: come fare ricorso

A proposito di multe: dove eravamo rimasti?
Ai due modi alternativi per impugnarle: ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.
Il termine, lo abbiamo detto, è per entrambi di 60 giorni dalla consegna/notifica del verbale di accertamento.
È importante premettere che quando l’agente accertatore rileva l’infrazione in assenza del trasgressore (il caso tipico è il parcheggio in divieto di sosta), in genere lascia sul parabrezza dell’auto un foglietto contenente alcuni elementi, tra cui l’indicazione della norma violata e la relativa sanzione. Tuttavia, tale foglietto costituisce un semplice “preavviso di contravvenzione” che non può essere impugnato: per fare ricorso bisognerà aspettare la notifica del verbale vero e proprio.

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