Il nuovo decalogo illustra con un linguaggio semplice le nuove regole per la definizione di “controparte inadempiente” emanate dall’Autorità Bancaria Europea ed entrate in vigore il 1° gennaio 2021, nonchè le azioni e gli accorgimenti che il cliente può porre in essere per evitare di cadere in default o per ritornare in bonis in caso di classificazione.
1. Cosa significa default?
Default significa inadempienza e viene considerato in default il debitore che non ha adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti di una banca.
2. Cosa prevedono le nuove regole?
Le linee guida sull’applicazione della definizione di default emanate dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) e il Regolamento sulla misura della soglia di rilevanza delle esposizioni “c.d. in arretrato” adottato dalla Commissione Europea hanno stabilito che il debitore debba essere classificato in default, cioè inadempiente, quando lo sconfinamento/arretrato nei confronti della banca è superiore a 100 euro per le persone fisiche, micro e piccole e medie imprese (PMI)/500 euro per le imprese (soglia assoluta) e all’1% dell’esposizione complessiva (soglia relativa) e si protrae per oltre 90 giorni consecutivi (180 giorni per le amministrazioni pubbliche).
– superamento soglia assoluta;
– superamento soglia relativa;
– 90 giorni consecutivi che decorrono dal superamento di entrambe le soglie.
3. Cosa comporta il divieto di compensazione?
Con le nuove regole è stato introdotto il divieto di compensazione, quindi non è più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili). Il debitore potrà però utilizzare i margini disponibili per far fronte al pagamento scaduto.
Un cliente privato è titolare di due conti correnti:
– il conto X affidato con un’apertura di credito in conto corrente di 2.000 euro, con un saldo di -300 euro (margine disponibile 1.700 euro);
– il conto Y non affidato con un saldo di -105 euro.
Se questa situazione permane per oltre 90 giorni consecutivi, il cliente dovrà essere classificato in default poiché i 1.700 euro di margine disponibile sul conto X non compensano lo sconfinamento sul conto Y e lo sconfinamento di 105 euro è maggiore di 100 euro e superiore all’1% dell’esposizione nei confronti della banca (300+105).
Per evitare la classificazione, il cliente dovrebbe disporre prima del decorso dei 90 giorni, un giroconto dal conto X a copertura, anche parziale dello sconfinamento sul conto Y.
4. Con le nuove regole non sarà più consentito sconfinare sul conto?
Lo sconfinamento (avere il conto in rosso), cioè utilizzare fondi per importi superiori alle disponibilità presenti sul conto o al fido accordato, non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca. Con la nuova normativa, le banche potranno ancora consentire – in via assolutamente discrezionale – ai propri clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze e degli stipendi, che comportino uno sconfinamento.
5. La classificazione in default comporta la segnalazione a sofferenza?
Non vi è alcun automatismo tra la classificazione in default e la segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi. La definizione di “sofferenza” non è stata infatti modificata dalle nuove regole europee sul default. Le banche possono segnalare un cliente “in sofferenza” solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito, e solo dopo aver condotto accurate valutazioni sulla situazione finanziaria complessiva del cliente, non basate su singoli eventi come ad es. uno o più ritardi nel pagamento del debito. In parole semplici non basta uno sconfinamento o un ritardo nel pagamento di 100 euro per dare automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza.
6. Quali sono gli effetti del c.d. contagio?
La nuova normativa ha introdotto regole dettagliate in merito al c.d. contagio prevedendo che:
- se tutti i cointestatari di un conto sono in default, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni della cointestazione;
- se la cointestazione è in default, il contagio si applica alle esposizioni dei singoli cointestatari salvo il caso in cui non si dimostri che lo stato di default non sia appropriato per il singolo cointestatario in quanto l’esposizione della cointestazione è irrilevante rispetto all’esposizione complessiva del singolo coobbligato;
- il default di un singolo debitore non si estende automaticamente a tutte le sue eventuali cointestazioni. La banca dovrà infatti valutare se le esposizioni di eventuali cointestazioni di quel debitore siano o meno inadempienze probabili.
7. Cosa accade in caso di esposizioni inferiori a 1 milione di euro?
Nel caso di controparti private o PMI, se l’esposizione complessiva nei confronti della banca èinferiore a 1 milione di euro, il default può essere calcolato anche su una singola linea di creditosenza comportare l’automatico default di tutte le esposizioni della controparte verso il medesimo intermediario finanziario, salvo che l’arretrato non rappresenti una parte significativa del complesso delle esposizioni del debitore verso la banca.
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8. Cosa sono le misure di tolleranza?
Le misure di tolleranza sono modifiche dei termini e delle condizioni contrattuali o interventi di rifinanziamento totale o parziale del debito che possono essere concesse dalle banche ai propri clienti (privati o imprese) che si trovano o sono in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare le proprie obbligazioni nei confronti della banca.
9. Si può rientrare dal default?
Lo stato di default permane per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza l’arretrato e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente. L’Autorità Bancaria Europea ha fissato nuovi criteri per l’uscita di un’esposizione dallo stato di default che stabiliscono che il ritorno in bonis è possibile quando si verificano le seguenti condizioni:
- sono trascorsi almeno tre mesi dalla cessazione delle condizioni determinanti lo stato di default;
- la banca ha valutato positivamente il comportamento e la situazione finanziaria del debitore durante i tre mesi.
Nel caso della classificazione a default a seguito di una misura di tolleranza l’uscita dalla classificazione può avvenire non prima di 12 mesi dalla concessione della misura.
10. Che cosa si può fare per evitare il default?
Una volta superate contestualmente la soglia relativa e quella assoluta per 90 giorni consecutivi non è possibile sospendere o rinviare la segnalazione di default. In presenza di sconfinamenti o di rate arretrate di prestiti o mutui è quindi opportuno contattare la propria banca prima che decorrano 90 giorni per individuare possibili soluzioni volte ad evitare la classificazione a default.
Inoltre, per non incorrere in questa classificazione è importante:
- rispettare le scadenze ed evitare arretrati, anche per importi di piccola entità;
- controllare periodicamente il saldo del proprio conto corrente/carte di credito;
- tenere sotto controllo le scadenze dei pagamenti per cui si è disposto l’addebito in conto: rate finanziamenti, utenze (acqua, luce, gas, cellulare, wi-fi), carte di credito, etc.;
- non ricorrere a troppi prestiti contemporaneamente;
- pianificare entrate ed uscite mensili in un intervallo di almeno 6 mesi.
Prestare attenzione, in particolare, ai soldi dei conti correnti che si usano raramente che potrebbero sconfinare ad esempio per effetto dell’addebito di spese relative al conto stesso.
Il decalogo “Il default, lo conosci davvero?” è realizzato in un formato PDF accessibile a ipovedenti e non vedenti ed è disponibile sul sito di Unicredit.