Rottamazione-bis: come fare per aderire

Chi vuole aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017deve presentare domanda entro il 18 maggio 2018.

Aderendo alla rottamazione i contribuenti pagheranno solo l’importo delle somme dovute, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Attenzione, per le multe stradali invece non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste per legge.

Come aderire?

L’adesione alla rottamazione bis delle cartelle può essere presentata con diverse modalità:

Cosa succede dopo aver presentatato la domanda?

Chi ha presentato la domanda per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una Comunicazione entro il 30 giugno 2018.

  • In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà:
    l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.
  • In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà:
    le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione. 

Come pagare?

Sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019.

 

Chi ha presentato la domanda per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una comunicazione entro il 30 settembre 2018.

  • In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà:
    l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.
  • In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà:
    le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.

Come pagare?

Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:

  • l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
  • il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

Quali carichi non rientrano nella definizione agevolata?

Non rientrano nella definizione agevolata, i carichi non rottamabili (per esempio le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della  Corte dei Conti) ed i carichi interessati da una precedente “rottamazione” che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili”.

Entro il 31 marzo 2018 Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente, tramite posta ordinaria, una comunicazione in cui sono indicati i carichi dell’anno 2017 affidati dagli Enti creditori entro il 30 settembre scorso, per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella/avviso.

Vi ricordiamo che, prima di pagare, potete levarvi dubbi o chiedere chiarimenti su eventuali vizi delle cartelle che possono essere fatti valere dal contribuente chiedendone l’annullamento, rivolgendovi al servizio Verifica cartelle di DirittoSemplice  per essere sicuri di pagare solo ciò che effettivamente è dovuto.

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