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Trasporto ferroviario: in vigore il decreto su diritti e obblighi dei passeggeri

E’ entrato in vigore il decreto che sancisce i diritti dei passeggeri e gli obblighi di Trenitalia e degli altri operatori del trasporto ferroviario nazionale e locale.
Un passo di civiltà che, speriamo, contribuirà finalmente al rispetto di standard europei nel trasporto su rotaia, non solo di alta velocità, ma anche quello regionale e locale, fruito quotidianamente da milioni di pendolari.
Il decreto si prefigge l’obiettivo di “garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri del  trasporto ferroviario, indipendentemente dalla tipologia e dall’ambito territoriale in cui è effettuato“.

I passeggeri, in caso di mancato rispetto degli standard qualitativi e dei loro diritti, potranno  fare  reclamo al gestore del servizio; in caso di mancata o insoddisfacente risposta, si potrà presentare un reclamo all’Authority che, in caso di accertamento di violazioni, potrà applicare sanzioni da 150 a 20 mila euro.

Potrnno essere segnalati all’Autorità casi di omessa informazione su ritardi, soppressioni dei treni, violazione dell’obbligo di trasporto di biciclette, inefficienze nella vendita dei biglietti, inosservanza degli obblighi nel risarcimento dei danni a passeggeri e bagagli, scarsa assistenza ai passeggeri (in particolare ai disabili).

Sono invece purtroppo escluse le segnalazioni per ritardi e sporcizia, un punto dolente della nostra rete di servizi ferroviari.

Per la responsabilità per perdita o danneggiamento di bagagli, sono previste sanzioni da 50 mila a 150 mila euro in caso di inosservanza dell’obbligo di copertura assicurativa . Per ritardi, coincidenze perse e soppressioni, il decreto stabilisce che il vettore deve dare  ai passeggeri le informazioni sulle modalità di indennizzo e risarcimento per ritardi, perdite di coincidenze o soppressione dei treni: se questi obblighi non vengono rispettati, per ogni singolo caso l’impresa ferroviaria sarà soggetta al pagamento di una sanzione da 2 a 10 mila euro. Sono previste inoltre sanzioni da 2 a 10 mila euro per ogni caso di mancata assistenza ai viaggiatori in caso di ritardo o interruzione del viaggio e di mancato rispetto dell’obbligo di fornire servizi di trasporto alternativo.

Per ora mancano, come al solito in Italia, i decreti attuativi, ma la strada è ormai segnata!

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