Una regola generale, prima di pagare la cartella, è verificare che il verbale vi sia stato a suo tempo notificato regolarmente e che dalla notifica del verbale alla (richiesta di) notifica della cartella non siano passati più di cinque anni. Se vi trovate in questa situazione, vi conviene fare una richiesta di annullamento della cartella, perché l’omessa notifica del verbale o la notifica della cartella dopo cinque anni sono validi motivi per ottenere l’annullamento del ruolo.
Se però effettivamente la multa è da pagare, fate allora attenzione che non vi abbiano addebitato anche gli interessi semestrali del 10% (cod. tributo 5243), perché potete opporvi al loro pagamento!
Lo ha sancito la Corte di Cassazione sin dal 2007, con una sentenza che non solo ad oggi non è mai stata smentita dalla stessa Corte, ma anzi è stata seguita da numerosi Giudici di Pace. Solo certi comuni ed enti esattori sembrano essersela dimenticata…
Secondo la Cassazione (sentenza n. 3701 del 2007) alle sanzioni per violazione di norme del codice della strada si applica l’art. 203 del Codice della Strada, che prevede, in caso di ritardo nel pagamento della multa, l’iscrizione a ruolo della metà del massimo edittale e non anche l’applicazione degli interessi semestrali del 10% previsti dall’art. 27 della Legge n. 689 del 1981.
L’addebito in cartella di interessi semestrali del 10% (e relativi compensi dell’ente esattore) è perciò illegittimo nonché particolarmente oneroso per noi, soprattutto in quei casi in cui l’amministrazione si sia ridotta a fare il ruolo e spedire la cartella in prossimità della scadenza del termine di prescrizione quinquennale.
Vi consigliamo perciò, se vedete addebitati nella vostra cartella interessi semestrali del 10% – codice tributo 5243, di fare ricorso al Giudice di Pace per farveli togliere!
Attenti ai termini, l’opposizione va fatta entro trenta giorni dalla notifica della cartella!