Ad oggi poco più della metà dei clienti che ne avrebbero diritto hanno aderito alla procedura per ottenere i rimborsi. Affrettatevi quindi! Ecco come fare.
Per accedere alla procedura basta compilare il questionario e il mandato che trovate qui.
Ricordiamo che la procedura di conciliazione, partita il primo ottobre 2012, riguarda le obbligazioni “Convertendo 2009/2013 – 6,75%, codice ISIN IT0004504046.
Vi possono aderire:
– i clienti persone fisiche che, nel periodo compreso tra il 7 settembre 2009 ed il 30 dicembre 2009, hanno sottoscritto obbligazioni del Convertendo presso una filiale delle Banche del Gruppo BPM (ossia, oltre alla Capogruppo, la Banca di Legnano – incorporante la CR Alessandria – e la Banca Popolare di Mantova);
– i clienti persone fisiche che, nel periodo compreso tra il 15 giugno 2009 ed il 16 luglio 2009, hanno acquistato diritti di opzione su obbligazioni del Convertendo presso una filiale delle Banche del Gruppo BPM.
Sono invece esclusi dalla procedura gli investitori istituzionali e coloro che, essendo già azionisti di BPM, abbiano esercitato i propri diritti di opzione spettanti in relazione alle obbligazioni del Convertendo nel periodo compreso tra il 15 giugno 2009 ed il 3 luglio 2009 o abbiano acquistato, in qualunque momento, ulteriori diritti di opzione a integrazione di quelli loro assegnati, nonché i clienti che hanno acquistato il Convertendo in internet.
La trattazione di ciascuna posizione, al fine di valutare l’ammissibilità della domanda e, in caso positivo, la sussistenza o meno dei presupposti di risarcibilità e i termini dell’eventuale conciliazione, di regola, avverrà entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda del cliente.
Un’apposita Commissione di Conciliazione (composta da un esponente della Banca e da uno dell’associazione di consumatori) procederà poi all’analisi dei singoli casi e, ove i conciliatori ne verifichino concordemente i presupposti, formulerà al cliente una proposta di conciliazione.
In caso di accettazione della proposta, il pagamento della somma pattuita è previsto entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’accettazione da parte della Segreteria tecnica.
Ove la proposta non dovesse invece essere accettata, il cliente riprenderà piena libertà di adottare tutte le iniziative che riterrà più opportune.
Quanto ai criteri di valutazione della perdita ai fini dell’eventuale rimborso in sede di conciliazione, il Protocollo quantifica – in via forfetaria e standardizzata – la sua entità in una misura pari al 65% del valore nominale delle obbligazioni sottoscritte.
Al fine di determinare la percentuale dell’eventuale rimborso, la posizione del cliente sarà ricondotta dalla Commissione in una delle tre categorie previste dal Protocollo che prevedono differenti misure di rimborso:
● Categoria A: rimborso massimo sino al 100% della perdita;
● Categoria B: rimborso massimo sino al 60% della perdita;
● Categoria C: nessun rimborso.
Per aderire, chiedere informazioni o aiuto nella compilazione dei moduli, potete contattare la Casa del Consumatore al numero 02/76316809.