IVA sulla tassa per i rifiuti: si può chiedere il rimborso!

Dal 1999 molti comuni hanno sostituito la TARSU (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) con la TIA (tariffa igiene ambientale).  Nei comuni dove è avvenuto il passaggio da tassa a tariffa, è stata applicata su quest’ultima l’IVA al 10%.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del 24 Luglio 2009, ha stabilito che la TIA è una tassa e non una tariffa e che pertanto sulla stessa non è applicabile l’IVA. Nonostante la sentenza del 2009, la maggior parte dei comuni coinvolti ha continuato ad applicare impropriamente l’IVA.

La Cassazione, con la sentenza n. 3756 dell’8 marzo 2012, ha definitivamente confermato l’illegittimità dell’applicazione dell’IVA sulla TIA, stabilendo che la tariffa di igiene ambientale, così come la tariffa integrata ambientale o la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, sono tributi e non entrate patrimoniali, come sostenuto erroneamente dall’Agenzia delle Entrate, e come tali non assoggettabili ad IVA. Anche se tale pronuncia  non ha valore normativo, conferisce maggior peso ad eventuali richieste di rimborso.
Peraltro, con l’art. 14 del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011 si è istituito il nuovo tributo per il servizio di smaltimento rifiuti, su cui l’IVA, dall’1/1/2013, non verrà più applicata.

Cosa fare per richiedere il rimborso/compensazione dell’IVA pagata sulla TIA?

Occorre controllare che nel proprio comune sia stata adottata la TIA al posto della TARSU. Quindi, accertarsi di avere tutte le ricevute di pagamento relative alla TIA, facendo attenzione che, nelle relative fatture, sia stata effettivamente addebitata l’IVA.

Verificato quanto sopra,  il contribuente può optare per la richiesta del rimborso dell’IVA pagata sulla TIA oppure per la richiesta di compensazione di quanto pagato a titolo di IVA sulla TIA negli anni precedenti con quanto dovuto per la TIA dell’anno corrente. Forse è più veloce ed efficace la richiesta di compensazione.

Sul sito della Casa del Consumatore è a disposizione di tutti i nostri associati il modulo per la richiesta di rimborso/compensazione da inviare al comune che ha emesso le bollette.

6 risposte a “IVA sulla tassa per i rifiuti: si può chiedere il rimborso!

  1. Trattandosi di un indebito oggettivo come previsto dall’art. 2033 c.c., il termine di presentazione dell’istanza dovrebbe essere effettuato entro dieci anni dal pagamento. L’istanza di rimborso va fatta inizialmente al gestore del servizio pubblico che applica la TIA e addebita l’IVA o dal Comune se il servizio è gestito direttamente. In caso di rifiuto di questi soggetti, occorre adire il giudice ordinario.

  2. “Occorre controllare che nel proprio comune sia stata adottata la TIA al posto della TARSU”.
    che differenza c’è fra le due?
    il comune perche può scegliere fra le due?
    nel caso della Tarsu non si puo chiedere il rimborso?

  3. il comune di Viareggio (LU) mi ha emesso fattura per la TIA continuando ad applicare l’IVA: posso fare il pagamento decurtando l’importo dell’IVA, in modo da evitare di dover poi fare istanza di rimborso?

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