Trascurare il proprio cane è come abbandonarlo

In base all’art. 727 del codice penale chiunque abbandona animali domestici o che abbiano abitudini della cattività e chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenza può essere punito con l’arresto fino ad un anno o una multa da 1.000 a 10.000 euro.

Proprio il significato di “abbandono” è stato di recente chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18892 del 13 maggio 2011 in relazione al caso di un cane trascurato dal proprio padrone.
La Terza Sezione Penale della Cassazione ha specificato che il concetto di abbandono deve ricomprendere non soltanto il distacco totale e definitivo, ma anche l’indifferenza, la trascuratezza, la mancanza di attenzione e il disinteresse verso l’animale.
Da tali comportamenti si può logicamente desumere l’effettiva volontà del padrone di non prendersi più cura del proprio cane, pur essendo consapevole dell’incapacità dell’animale di non poter provvedere a sé stesso.
Da questo punto di vista il cane abbandonato viene equiparato all’incapace abbandonato. Infatti, in tema di abbandono di persone incapaci (reato punito dall’art. 591 c.p.) il concetto penalistico di abbandono ricomprende anche l’omesso adempimento dei propri doveri di custodia e cura e “l’indifferenza verso l’altrui sorte”.

La pronuncia della Cassazione ha avuto origine dalla denuncia al servizio veterinario del ritrovamento di un cane munito di microchip (quindi non randagio, ma regolarmente registrato) in condizioni di totale denutrizione e malato.
La tesi difensiva sostenuta dal padrone dell’animale, ovvero la sua scomparsa durante una battuta di caccia diversi mesi prima del ritrovamento, è stata ritenuta inverosimile. Il proprietario, infatti, in tutto quel tempo non aveva presentato alcuna denuncia di smarrimento, né si era mai dato seriamente da fare per ritrovare il proprio cane.

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