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In hotel: diritti doveri responsabilità

Il contratto di albergo è quell’accordo con cui il titolare di una struttura ricettiva si obbliga a fornire al cliente, dietro pagamento del prezzo convenuto, il servizio di alloggio all’interno di una stanza, garantendone la pulizia, l’igiene, la sicurezza e la sorveglianza anche delle cose ivi portate e/o a lui consegnate.
In genere la prenotazione viene effettuata telefonicamente ed è buona norma darne successiva conferma via fax riepilogando data di arrivo e di partenza, prezzo pattuito, posti letto ed eventuali altri servizi concordati, in modo da avere una prova scritta di quanto l’albergatore si è obbligato a fornire.
Qualcuno distingue tra prenotazione semplice e prenotazione seguita dal pagamento di un acconto, ritenendo questa seconda un contratto già perfezionato che genera in capo al cliente un vero e proprio obbligo di presentarsi in albergo ed usufruire della camera prenotata.

Ogni albergatore è tenuto a comunicare alla propria Regione le tariffe minime e massime della stagione entrante e di esporre il listino prezzi in maniera ben visibile all’interno della struttura, magari nella zona reception.
Il titolare ha poi l’obbligo di fornire la camera ed i servizi desiderati (es. colazione, cena, palestra, idromassaggio o altro) a chiunque ne faccia richiesta, potendosi legittimamente rifiutare soltanto in due casi: quando l’albergo è al completo e non ci sono alloggi disponibili oppure quando il cliente non esibisce un valido documento d’identità.

In base al codice di comportamento internazionale relativo ai contratti tra albergatori ed agenzie di viaggi, quando i primi non mettono a disposizione la camera concordata, sono tenuti ad assegnarne un’altra, eventualmente anche nell’albergo più vicino, restituendo l’eventuale differenza di prezzo e pagando le spese di trasferimento del cliente al nuovo albergo.
Sempre sulla base del codice di comportamento internazionale l’albergatore deve mantenere a disposizione del cliente la camera prenotata almeno dalle ore 15:00 fino alle 18:00 del giorno di arrivo, dopodichè potrà disporne liberamente e la mancata presentazione del cliente sarà considerata un “no-show” risarcibile con il pagamento del costo della camera tra un minimo di una notte ed il massimo di tre notti.
Per quanto riguarda gli obblighi del cliente, egli dovrà pagare il prezzo pattuito, e lasciare in buono stato la camera occupata nel termine stabilito (in genere le 12:00 del giorno di partenza).

Il codice civile agli articoli 1783 e seguenti disciplina un particolare tipo di responsabilità dell’albergatore: quella per deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in hotel.
A tal proposito, inutili e nulle per le legge sono le eventuali comunicazioni esposte volte a declinare o comunque limitare la responsabilità della struttura (es. “la direzione non risponde di eventuali furti di oggetti lasciati in camera”).
Bisogna, però, fare una distinzione tra “cose semplicemente portate in albergo dal cliente” e “cose consegnate in custodia all’albergatore”. Nel primo caso, infatti, la responsabilità è “limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata” (art. 1783 c.c. – tale limite, però, non opera quando ci sia stata una vera e propria colpa del titolare della struttura, di un membro della sua famiglia o di un suo ausiliario).
Qualora, invece, le cose vengano consegnate all’albergatore affinchè le custodisca oppure egli si sia rifiutato ricevere in custodia beni che aveva l’obbligo di accettare (es. contanti, carte di pagamento, oggetti di valore non pericolosi e non ingombranti), la sua responsabilità in caso di furto o danneggiamento sarà “illimitata” (art. 1784 c.c.), a meno che non dimostri che il fatto sia stato cagionato dal cliente stesso o da suoi accompagnatori/visitatori, da causa di forza maggiore oppure dalla natura della cosa stessa.
In questi casi, il cliente, per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento, ha l’onere di denunciare prontamente e senza ritardo il danneggiamento/furto constatato all’albergatore ed eventualmente all’agenzia di viaggi o al tour operator che ha organizzato la vacanza, nonché l’onere di inviare con raccomandata a/r a tutti i soggetti coinvolti la relativa richiesta di risarcimento.

Sul sito della Casa del Consumatore sono a disposizione degli associati i modelli di lettera per richiedere il risarcimento dei danni per furto/danneggiamento di oggetti, ma anche per qualunque inadempimento del contratto di albergo, nonché per mancata assegnazione della camera prenotata.

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