Consumatore

Voli:cancellazione, ritardo, overbooking

Chiunque decida di viaggiare in aereo, sa di dover mettere in conto l’eventualità di alcuni disagi. Ritardi, cancellazioni e overbooking non sono poi così infrequenti: invece di costituire rare eccezioni, sono ormai diventati imprevisti “regolari”. Ma la loro prevedibilità non giustifica la rinuncia da parte degli sventurati passeggeri a far valere i propri diritti sanciti dalle leggi nazionali, comunitarie ed internazionali.
Per proteggere i consumatori in volo è la Comunità Europea è intervenuta con il Regolamento n. 261/2004 che istituisce un sistema di tutela per i passeggeri in partenza da un aeroporto europeo o comunque in viaggio su un volo effettuato da una compagnia aerea comunitaria nei casi di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato del volo.

In genere l’imbarco viene negato nei casi di sovraprenotazione, “overbooking” per dirla all’inglese. Si tratta di una prassi molto utilizzata dalle compagnie aeree consistente nell’accettare un numero di prenotazioni maggiore rispetto all’effettiva disponibilità di posti, considerando probabili eventualità quali annullamenti, cambi di prenotazione, mancate presentazioni al check-in, ecc..
Tuttavia, capita molto spesso che si presentino all’imbarco tutti (o quasi) coloro che hanno prenotato il volo ed il vettore non sia in grado di assicurare posti a sufficienza.
In questi casi la compagnia è tenuta ad effettuare un “appello ai volontari” per verificare se qualcuno sia disposto a cedere il proprio posto in cambio di alcuni benefici.
I passeggeri (non volontari) rimasti esclusi dal volo hanno diritto ad una compensazione pecuniaria che varia dai 250 ai 600 euro a seconda della tratta (e può essere dimezzata qualora venga offerta la possibilità di un volo alternativo con arrivo poche ore dopo l’orario previsto per il volo originariamente prenotato). Inoltre la compagnia aerea è tenuta a fornire assistenza (ovvero, in relazione alla durata dell’attesa, pasti, bevande, sistemazione in albergo con trasferimento dall’aeroporto, nonchè due chiamate telefoniche o fax o email), nonchè a rimborsare entro sette giorni il prezzo del biglietto oppure imbarcare i passeggeri su un volo alternativo il prima possibile, in condizioni di viaggio comparabili (cioè senza richiedere il pagamento di supplementi per il trasferimento in una classe superiore, ma rimborsando la differenza per il trasferimento in una classe inferiore).

Stessa tutela (compensazione pecuniaria, assistenza, rimborso o riprotezione) è prevista in caso di cancellazione del volo. Tuttavia, la compensazione pecuniaria non è dovuta quando la cancellazione è giustificata da circostanze eccezionali oppure è stata comunicata al passeggero con un preavviso di due settimane (o anche meno, fino a sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima e arrivo non più di due ore dopo l’orario originario).

Per quanto riguarda poi i frequenti casi di ritardo prolungato del volo la normativa comunitaria prevede il diritto all’assistenza riconosciuto in base alla tratta ed alla durata dell’attesa, nonché la possibilità di rinunciare al volo qualora il ritardo raggiunga le cinque ore senza dover pagare penali e con il diritto di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto, senza però nulla disporre in merito ad un’eventuale compensazione pecuniaria.
Se, da un lato, è vero che un volo in ritardo è comunque un volo effettuato, dall’altro lato, è vero anche che aspettare ore ed ore in aeroporto, magari passarci la notte e cominciare la vacanza in differita costituiscono dei veri e propri disagi che meritano di essere presi in considerazione. A tal proposito è intervenuta la Corte di Giustizia Ce che con la sentenza n. 402/2009 ha assimilato i passeggeri di un volo con almeno tre ore di ritardo ai passeggeri di un volo cancellato (magari anche riprotetti su uno alternativo) ed ha stabilito che anche i primi hanno diritto ad ottenere la compensazione pecuniaria, a meno che la compagnia aerea non sia in grado di dimostrare che il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali inevitabili, tra le quali, però, non rientrano i classici “problemi tecnici” che appartengono al normale esercizio dell’attività di vettore aereo.
In ogni caso, la possibilità di avere una compensazione pecuniaria, non esclude quella di ottenere anche il risarcimento dei danni “diretti”, cioè dei danni che siano prevedibili quali effetti normali del ritardo e quantificabili fino ad un massimo di 4.150 Diritti Speciali di Prelievo che corrispondono a circa 4.831 euro. Tale risarcimento può essere richiesto alle compagnie aeree dei paesi che hanno aderito alla Convenzione di Montreal, la quale all’art. 19 prevede, appunto, che il vettore sia responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli e merci, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno.

Pertanto tutti coloro che si siano visti negare l’imbarco per overbooking oppure abbiano subito ritardi o cancellazioni di voli dovrebbero presentare reclamo alle compagnie aeree responsabili per ottenere rimborsi, compensazioni e risarcimenti, tenendo presente che in base all’art. 2951 del Codice Civile i loro diritti si prescrivono nel termine di un anno.
Sul sito della Casa del Consumatore sono disponibili per tutti gli associati i modelli per le varie richieste di rimborso e risarcimento. Per segnalazioni o richieste di aiuto potete contattare il nostro Sportello Vacanze  al numero 848 78 78 38.

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