Telemarketing (parte 2): gli obblighi del venditore

Continuiamo a parlare di telemarketing, ossia della vendita di prosotti per telefono. Il contratto stipulato con la tecnica del telemarketing rientra nella categoria dei “contratti a distanza” disciplinata da un’apposita sezione del codice del consumo (artt. 50 e segg.). Si tratta infatti di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, dove il primo impiega esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza (il telefono appunto) e il secondo, in quanto contraente “debole”, necessita di una particolare protezione perchè corre il rischio di non avere la necessaria attenzione e consapevolezza.
Il venditore ha una serie di obblighi da rispettare: fornire oralmente al consumatore determinate informazioni prima della conclusione del contratto e confermarle per iscritto o su altro supporto duraturo scelto dal consumatore; eseguire l’ordine entro trenta giorni e, in caso di mancata esecuzione anche per indisponibilità del bene, rimborsare le somme già pagate. Inoltre, a meno che il consumatore non dia il proprio consenso, il professionista non può eseguire una fornitura diversa da quella pattuita, neppure se di valore e qualità equivalenti o superiori.
Quindi, se siete interessati ad un’offerta commerciale che vi viene fatta telefonicamente, sappiate che avete diritto a ricever e potete pretendere tutta una serie di informazioni:
– identità del venditore e, se chiede il pagamento anticipato, anche il suo indirizzo dove poter presentare eventuali reclami;
– caratteristiche essenziali del bene/servizio offerto, in particolare il prezzo, comprese le tasse, le imposte e le spese di consegna;
– modalità di pagamento, di consegna del bene o fornitura del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
– esistenza del diritto di recesso e casi di esclusione del recesso (art. 52 codice del consumo).

Se queste informazioni non vi venisserro fornite, leggetevi la nostra prossima puntata dedicata al diritto di recesso.

Una risposta a “Telemarketing (parte 2): gli obblighi del venditore

  1. Seguendo le direttive qui sopra riportate speriamo di ottenere dei risultati concreti, perchè spesso non è cosi, voglio dire, spesso i venditori continuano nel loro operato…

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