Teleselling: l’intervento del Garante della privacy

 

Come abbiamo detto qualche giorno fa, il DL 207/2008 ha autorizzato fino al 31 dicembre 2009 l’utilizzo a fini promozionali e commerciali delle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005. Il Garante della privacy, da subito poco favorevole a tale normativa, è intervenuto con un provvedimento dandone un’interpretazione restrittiva per limitarne i danni.
Secondo quanto stabilito dal Garante, le banche dati cui si fa riferimento possono essere utilizzate solo ed esclusivamente da parte dei titolari originari, cioè da coloro che le avevano create. Questo significa che i dati non possono essere ceduti/venduti a terzi.
L’Autorità vieta anche qualsiasi regolarizzazione. Quindi non sarà possibile ricorrere all’escamotage di inviare adesso e fino al 31 dicembre 2009 l’informativa ai cittadini per acquisirne il consenso e poi poter utilizzare la banca dati così “regolarizzata”.
Ricordate inoltre che ad ogni telefonata commerciale che riceverete l’operatore è tenuto a fornirvi le coordinate del titolare della banca dati e avvertirvi del vostro diritto a non essere più disturbati. Se eserciterete questo diritto, l’operatore dovrà dirvi il suo cognome o altro codice identificativo e registrare la vostra scelta.
Se ciò non avviene fate una segnalazione al Garante e comunicate all’operatore telefonico che, in caso di nuove telefonate, le considererete molestie e come tali le denuncerete.

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