Privacy: tutti vogliono la fotocopia della mia carta d’identità!

Ci capita sempre più spesso di dover consegnare la fotocopia del nostro documento di identità, ad esempio per aprire un conto corrente, o per ottenere un permesso di accesso ZTL, o ancora per diventare clienti di una compagnia telefonica.
La nostra controparte non si accontenta di prendere nota dei nostri dati identificativi, pretende di avere e conservare la fotocopia del nostro documento. Se non ci adeguiamo, possiamo anche scordarci di ottenere il servizio o bene di cui abbiamo bisogno.
Se fossimo certi che le fotocopie verranno conservate con cura e in condizioni di sicurezza, la questione potrebbe anche non preoccuparci. Sono però sempre più frequenti i casi di “furto d’identità” e le garanzie su cui possiamo davvero contare non sono poi tante. Ci piacerebbe quindi poter rifiutare la consegna: se è necessario segnati pure i miei dati e verificane l’esattezza visionando la mia carta d’identità ma poi, cortesemente, restituiscimela e non trattenerne copia!
Ci stiamo interrogando sulla legittimità di questa imposizione e vorremmo sottoporre la questione al Garante della Privacy o trovare altre vie per opporci a tutte le ingiustificate richieste di fotocopie che ogni giorno ci sottopongono.
Voi cosa ne pensate?  Vi sembra giusto? Portiamo avanti questa battaglia e pretendiamo chiarimenti ed interventi, oppure ci rassegnamo a dover lasciare qua e là copia della nostra carta d’identità?

Volete sapere in quali casi siete tenuti a dare copia del vostro documenti d’identità? Leggete qui

Sosta vietata: con le quattro frecce si può?

E’ capitato ad alcuni automobilisti di trovarsi il veicolo multato per divieto di sosta o altra infrazione pur avendolo lasciato per poco tempo con le quattro frecce azionate. Credevano di aver tenuto un comportamento lecito ed invece sono stati multati. E’ giusto?
Quella che volgarmente viene definita “quattro frecce”, il nostro codice della strada la chiama (art. 151, comma I, lettera f) “segnalazione luminosa di pericolo”, ovvero “il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione”.
L’art. 153 del medesimo codice stabilisce tassativamente i casi in cui l’automobilista può (anzi, deve) azionare la segnalazione luminosa di pericolo:
I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:
– nei casi di ingombro della carreggiata;
– durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;
– quando per avaria il veicolo e’ costretto a procedere a velocita’ particolarmente ridotta;
– quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
– in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
(…) Ogni altro uso improprio della segnalazione viene sanzionato dal medesimo articolo con la multa da 36 a 148 euro.
Quindi l’attivare la segnalazione luminosa di pericolo (volgarmente detta “quattro frecce”) non rappresenta alcuna esimente in tutti i casi diversi da quelli previsti dalla norma. Non esenta perciò, ad esempio, dal pagamento della sosta nelle aree a pagamento né autorizza le soste in aree vietate, né in zone ZTL o ZSL.
Ne consegue che chi abusa delle luci di emergenza può essere multato non solo per sosta vietata o altro ma anche, e in più, per uso improprio della segnalazione. Morale: facciamo attenzione e non pensiamo di aver risolto il problema di una sosta viatata con il solo azionamento delle quattro frecce!!

Multe senza contestazione immediata e agenti in borghese

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Ci sono capitati numerosi casi di multe recapitate a casa con sanzioni per infrazioni varie (uso del cellulare, mancato rispetto dello stop, ecc.) con la dicitura (ricorrente) “contestazione omessa poiché l’Agente accertatore era impossibilitato a fermare il veicolo in quanto in abiti civili” o simili motivazioni per la mancata contestazione al trasgressore.
Ebbene, motivazioni del genere sono del tutto illegittime e l’accoglimento dei ricorsi  presentati in Prefettura e al Giudice di Pace lo conferma.
Ciò in quanto l’art. 384 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada ammette la mancata contestazione immediata solo nei casi di “impossibilità materiale” (esempio: l’agente si trova su un bus in transito, il trasgressore corre veloce in macchina, ecc.): se l’agente non riferisce di alcuno di tali impedimenti oggettivi, la mancata contestazione non è giustificata dal solo “trovarsi in abiti civili” o simili giustificazioni non oggettive, e perciò il verbale è invalido perché è stato impedito al trasgressore di esercitare il suo diritto di difesa.
Nei casi in cui il trasgressore sia invece fermato dall’agente in borghese, ai sensi dell’art. 24 Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, l’agente può contestare le violazioni, ma deve intimare l’alt ed esibire il tesserino. Inoltre, l’agente può agire in abiti civili solo ove ciò sia strettamente necessario per l’espletamento del servizio e venga autorizzato. Quindi o c’è una stretta necessità ed una specifica autorizzazione, oppure l’agente in abiti civili non può fare multe.
Se ricevete verbali fatti da agenti in abiti civili, fate attenzione perché molto probabilmente si possono opporre. Da parte loro, speriamo che i vigili la smettano di fare multe in casi in cui la legge non glielo consentirebbe.

Teleselling: l’intervento del Garante della privacy

 

Come abbiamo detto qualche giorno fa, il DL 207/2008 ha autorizzato fino al 31 dicembre 2009 l’utilizzo a fini promozionali e commerciali delle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005. Il Garante della privacy, da subito poco favorevole a tale normativa, è intervenuto con un provvedimento dandone un’interpretazione restrittiva per limitarne i danni.
Secondo quanto stabilito dal Garante, le banche dati cui si fa riferimento possono essere utilizzate solo ed esclusivamente da parte dei titolari originari, cioè da coloro che le avevano create. Questo significa che i dati non possono essere ceduti/venduti a terzi.
L’Autorità vieta anche qualsiasi regolarizzazione. Quindi non sarà possibile ricorrere all’escamotage di inviare adesso e fino al 31 dicembre 2009 l’informativa ai cittadini per acquisirne il consenso e poi poter utilizzare la banca dati così “regolarizzata”.
Ricordate inoltre che ad ogni telefonata commerciale che riceverete l’operatore è tenuto a fornirvi le coordinate del titolare della banca dati e avvertirvi del vostro diritto a non essere più disturbati. Se eserciterete questo diritto, l’operatore dovrà dirvi il suo cognome o altro codice identificativo e registrare la vostra scelta.
Se ciò non avviene fate una segnalazione al Garante e comunicate all’operatore telefonico che, in caso di nuove telefonate, le considererete molestie e come tali le denuncerete.

Bollette pazze e servizi telefonici non richiesti

Il settore dei contratti di telefonia è caratterizzato da rapporti di forza, dove le compagnie telefoniche rappresentano il contraente forte mentre gli utenti/consumatori quello debole.
Normalmente gli utenti non conoscono tempestivamente il livello dei propri consumi che vengono registrati non già da contatori posti all’interno della loro abitazione (come quelli del gas e dell’acqua), bensì da centraline di cui hanno l’esclusiva disponibilità le società telefoniche. Il sistema di fatturazioni periodiche successive si presta a numerosi abusi. Difatti, nonostante ciò sia vietato dalla legge, l’attivazione di servizi telefonici non richiesti costituisce una realtà molto diffusa e integra anche una violazione della privacy, configurando un trattamento illecito di dati senza il consenso espresso dell’interessato. Nei casi più gravi gli utenti si trovano a ricevere delle vere e proprie “bollette pazze” o comunque “gonfiate”.

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Cambiare operatore telefonico è una condanna?

Ci bombardano al telefono, nei centri commerciali, per posta ed in ogni altro modo e alla fine ci convincono: dobbiamo cambiare operatore telefonico, perché così risparmieremo di sicuro.
Arrivati a casa, però, magari ci ripensiamo e pensiamo che forse era meglio non cambiare. Cosa possiamo fare per interrompere il meccanismo che abbiamo innescato?

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Teleselling: difendersi dalle telefonate indesiderate

Da oggi il Blog del Consumatore si occuperà di alcuni disagi legati alla telefonia fissa e mobile. 

Quante volte all’ora di cena squilla il telefono?

Chi era? Nessuno…

Cos’era? Una telefonata promozionale…

Ebbene sì, spesso capita che “nessuno” chiami le case degli italiani per convincerli ad acquistare litri di olio, bottiglie di vino, libri, e tanti altri articoli peraltro facilmente reperibili in qualsiasi angolo d’Italia.

In realtà i “nessuno” per lo più sono giovani lavoratori di call center che per poter “disturbare” gli italiani hanno dovuto seguire palestre di teleselling, laboratori di telemarketing e corsi per il recupero clienti.

Il fenomeno è diffuso e difficile da sconfiggere. Con l’attuazione della Direttiva 2002/58/Ce, in Italia a partire dall’agosto 2005 gli elenchi telefonici dovrebbero servire solo per contatti interpersonali. Sono stati pochi gli utenti che, attraverso il consenso dato esplicitamente al loro gestore, si sono dimostrati favorevoli a ricevere chiamate e posta di tipo commerciale. Tuttavia a causa del lento adeguamento alla normativa e della scarsità di controlli, le chiamate indesiderate hanno continuato ad essere effettuate, come se nulla fosse.

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