Novità per i debitori che hanno la propria casa all’asta

 soldi3

Un’importante novità è stata introdotta con la riforma della giustizia civile recentemente approvata dal Parlamento per tutti coloro che hanno il proprio immobile all’asta. La modifica è quasi impercettibile e quasi nessuno se ne è accorto, ma l’articolo di legge esiste.

Nel dettaglio – spiega Stefano Santin della Casa del Consumatore – la riforma ha previsto che qualora il prezzo di vendita all’asta di un bene, ad esempio la casa, risulta eccessivamente basso tale da deprezzare il valore dell’immobile, si può ora richiedere la chiusura anticipata dell’asta e rientrare in possesso del bene. Precedentemente si poteva beneficiare solo di una sospensione dell’asta per un massimo di due anni, solo se richiesta dal creditore. La legge ora permette al debitore di richiedere la chiusura dell’asta per infruttuosità della vendita forzata.” Continua a leggere

Equitalia: stop alle vendite della prima casa

equitalia

Equitalia non può pignorare la prima casa: a stabilirlo è la Cassazione con la sentenza 19270 del 12 settembre 2014, la quale vieta ad Equitalia di toccare l’abitazione principale del debitore.

La norma, in realtà, esisteva già (era contenuta nel “decreto del Fare”) ed era stata ribadita da varie norme in materia di fisco, ma quello che la Suprema Corte ha stabilito è l’applicabilità del divieto anche ai procedimenti esecutivi già in corso.

Ciò significa che il divieto ha effetto retroattivo, a differenza di quanto aveva previsto il Ministro dell’Economia, secondo cui la norma avrebbe dovuto riguardare solo i pignoramenti avviati dopo il 21 giugno 2013. Continua a leggere

Cartella non pagata: procedure esecutive

Quando la pretesa di pagamento contenuta nella cartella esattoriale è legittima e non ci sono validi motivi per contestare vizi formali della cartella o la tardività della sua notifica, non resta altro che pagarla.
Se il debito non è di importo eccessivamente elevato e si ha a disposizione la liquidità necessaria per estinguerlo, è opportuno effettuare il pagamento nei 60 giorni di tempo che partono dal momento in cui si riceve la cartella, superati i quali, verranno addebitati anche altri costi: dagli ulteriori interessi di mora ai compensi di riscossione aggiuntivi fino alle spese per le eventuali procedure esecutive che si siano rese necessarie.
Se la somma dovuta risulta particolarmente elevata, conviene inoltrare richiesta di rateizzazione (ne parleremo prossimamente).
In ogni caso, scaduti i 60 giorni senza che sia stato effettuato il pagamento, l’agente della riscossione è libero di procedere alla riscossione coattiva di quanto dovuto.

Continua a leggere