Negozianti a tempo determinato

I negozi a tempo sono ormai una realtà molto diffusa: si sa quando aprono, ma non sempre si sa quando chiudono, comunque piuttosto presto.
Si chiamano anche temporary shops o pop-up stores e sono l’esatto contrario del negoziante permanente e di fiducia.
Questa nuova formula commerciale viene spesso utilizzata dalle grandi aziende per promuovere e pubblicizzare le loro ultime novità o i loro prodotti “stagionali” specialmente in zone particolarmente trafficate delle grandi città (es. stazioni ferroviarie) oppure in occasione di eventi importanti come fiere e saloni.

Perchè vendere occhiali da sole, ombrelli o gelati tutto l’anno, quando si tratta di prodotti che registrano un picco di vendite in una determinata stagione?
È molto più conveniente per i negozianti che hanno a disposizione uno spazio commerciale non troppo grande (al di sotto dei 250 mq) utilizzarlo al meglio alternando di mese in mese, se non addirittura di settimana in settimana, gli articoli più disparati e più in voga a seconda del momento. Questa è appunto la filosofia dei negozi a tempo: promuovere e pubblicizzare, alternando le borse al caffè, gli elettrodomestici ai profumi, i libri ai cioccolatini, ecc.

Se la convenienza è evidente per i negozianti, lo è però molto meno per i consumatori che rischiano di perdere o comunque di vedere notevolmente ridotti i loro diritti e le garanzie previste dalla legge. Continua a leggere

Beni in garanzia: come farsi valere

Lo abbiamo già detto qualche mese fa parlando di elettrodomestici, ma vale per tutti i beni di consumo (cioè quelli che un consumatore acquista da un venditore “professionale”): quando si manifestano vizi, difetti o altre non conformità entro due anni dalla loro consegna opera la garanzia legale.

Si tratta del diritto irrinunciabile del consumatore di chiedere ed ottenere, senza spese e a sua scelta, la riparazione o la sostituzione di un prodotto che presenti un difetto, un malfunzionamento o, comunque, non abbia le caratteristiche previste dal contratto di acquisto.
Quindi “non conforme” può essere il bene che, ad esempio: non è idoneo al suo normale utilizzo, non corrisponde alla descrizione fatta dal venditore oppure al modello o al campionario esposto dal venditore, non offre le prestazioni e la qualità pubblicizzate o indicate nell’etichetta. Si verifica un difetto di conformità anche quando montaggio e installazione vengono mal eseguiti dal venditore o da chi opera sotto la sua responsabilità.

Per far valere il proprio diritto alla garanzia, però, il consumatore ha un obbligo da rispettare: denunciare il vizio al venditore entro due mesi dalla sua scoperta. Continua a leggere