Auto usata sottoposta a fermo? Niente responsabilità per chi acquista

Al giorno d’oggi sono sempre di più le persone che decidono di acquistare l’automobile usata, ma purtroppo sono altrettanti i problemi che possono presentarsi. Molto spesso però, complice anche la scarsa informazione, chi acquista sul mercato dell’usato non sempre conosce i suoi diritti.

Prima di tutto il consumatore deve sapere che anche il bene usato gode di una garanzia, di un anno, nell’arco della quale può far valere nei confronti del venditore eventuali vizi della cosa.

Oggi però vogliamo occuparci nello specifico di un caso approdato nelle aule giudiziarie. Si tratta di una controversia promossa da un cliente che aveva acquistato da una concessionaria un’auto usata. Fin qui sembrerebbe tutto normale… il problema si è presentato dopo un normale controllo della polizia stradale, dal quale l’acquirente ha appreso che il mezzo era sottoposto a fermo amministrativo.

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Cartella non pagata: procedure esecutive

Quando la pretesa di pagamento contenuta nella cartella esattoriale è legittima e non ci sono validi motivi per contestare vizi formali della cartella o la tardività della sua notifica, non resta altro che pagarla.
Se il debito non è di importo eccessivamente elevato e si ha a disposizione la liquidità necessaria per estinguerlo, è opportuno effettuare il pagamento nei 60 giorni di tempo che partono dal momento in cui si riceve la cartella, superati i quali, verranno addebitati anche altri costi: dagli ulteriori interessi di mora ai compensi di riscossione aggiuntivi fino alle spese per le eventuali procedure esecutive che si siano rese necessarie.
Se la somma dovuta risulta particolarmente elevata, conviene inoltrare richiesta di rateizzazione (ne parleremo prossimamente).
In ogni caso, scaduti i 60 giorni senza che sia stato effettuato il pagamento, l’agente della riscossione è libero di procedere alla riscossione coattiva di quanto dovuto.

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