Il blogger non è un giornalista!

Un blogger può essere condannato per il reato di diffamazione a mezzo stampa?
Come ha chiarito la Cassazione Penale, il blog non è qualificabile come prodotto editoriale, né come giornale online, né tanto meno come testata giornalistica informatica.
Il problema riguarda un po’ tutto il mondo, perché internet è per sua definizione una grande rete mondiale, ed è stato affrontato da alcuni tribunali stranieri con soluzioni differenti.
Negli Usa, un tribunale della Florida ha condannato un sito al risarcimento di ben 11 milioni di dollari per la pubblicazione di un messaggio in cui si accusava una consulente familiare di essere una frodatrice e un’imbrogliona.
In Spagna, il tribunale di Madrid ha condannato un blogger per i commenti dei lettori ad un suo articolo.
Si tratta di casi esagerati ma isolati, e si spera che rimangano tali.
Il blog non è un modo diverso di fare giornalismo, per sfuggire alle relative normative, è semplicemente un “diario online” in cui il blogger, che di solito lo gestisce per diletto e nel tempo libero, esprime le proprie idee e opinioni, senza avere la pretesa di fare dell’informazione giornalistica.
Del resto, chiunque abbia un computer collegato ad internet, può diventare blogger. Esistono diversi siti che offrono la possibilità di creare un “diario online”, con la massima libertà per quanto riguarda la relativa gestione: dall’impostazione del sito (c.d. layout) alla scelta degli argomenti e alla cadenza degli aggiornamenti.
Ne consegue che per diventare blogger non è necessario essere giornalista professionista, e neppure pubblicista. Nessuna norma prevede che il blogger debba iscriversi all’ordine dei giornalisti, né superare alcun esame: non si tratta di un titolo professionale. Dunque, se il gestore di un blog, non può ottenere gli stessi “onori” del giornalista, non deve neppure avere gli stessi “oneri”. Le due figure non sono in alcun modo assimilabili.
Il giornalista gode del c.d. diritto di cronaca. In base a ciò ha la possibilità di divulgare anche notizie lesive dell’onore, qualora ricorrano tre condizioni giustamente restrittive: utilità sociale dell’informazione; verità oggettiva o anche solo putativa (ossia ritenuta tale dal giornalista), purché frutto di diligente lavoro di ricerca; forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e che sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta (c.d. continenza). La cronaca sostanzialmente è un’esposizione obiettiva di fatti allo scopo di fare informazione.
Il blogger invece gode del c.d. diritto di critica che è strettamente collegato alla libertà di pensiero garantita dall’art. 21 della Costituzione italiana. La critica è un’attività sostanzialmente valutativa, volta ad esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto alle opinioni o alle condotte poste in essere da altri (in questo senso già il tribunale di Bologna con sentenza del 14 giugno 2001). È naturale quindi che all’esercizio di questo diritto di critica sia legata una certa “aggressività” nei confronti del destinatario, il soggetto “criticato” appunto. Ma in questo caso non può essere richiesto il requisito della verità: un’opinione può essere valida o meno, condivisibile o no, ma difficilmente può essere considerata vera o falsa. Tuttavia, se non si vuole incorrere in sanzioni civili o penali, un requisito deve sussistere: quello della legittimità: la critica è legittima se fondata su fatti veri e non manipolati ad arte per sostenere una tesi, altrimenti assurda o infondata.