Autovelox: la multa si può contestare sulle strade secondarie

Gli autovelox, si sa, sono sistemi di rilevazione della velocità delle auto piuttosto sofisticati, ma non sono del tutto infallibili. Proprio per questo motivo, che siano in postazione fissa o mobile, con funzionamento laser, radar o a fotocellula, la regola generale è quella della contestazione immediata. Ciò significa che sul posto deve essere comunque presente un agente che verifichi la correttezza delle rilevazioni e fermi  l’automobilista trasgressore.

Gli autovelox devono poi essere omologati, correttamente tarati e posizionati, altrimenti la rilevazione è contestabile con ricorso contro la multa. In particolare sulle strade secondarie minori ci possono essere gli estremi per contestare la contravvenzione. Ecco se e quando pagare la multa… Continua a leggere

Autovelox sì, ma non dappertutto

Gli autovelox sono dispositivi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità stabiliti in base all’art. 142 del codice della strada.
L’obiettivo principale del loro impiego dovrebbe sempre essere quello di garantire la sicurezza stradale.
Molti automobilisti, però, li considerano strumenti posizionati abilmente dai comuni in punti strategici per fare cassa e percepiscono le relative contravvenzioni come particolarmente ingiuste.
Ciò anche alla luce dei recenti  “scandali” che hanno interessato numerosi comuni e loro funzionari indagati per aver utilizzato apparecchiature irregolari, perchè non omologate o, ancor peggio, tarate “ad arte” in modo da registrare una velocità superiore a quella reale.

In realtà, la legge consente agli organi di polizia di servirsi di questi strumenti tecnici per rilevare la velocità delle auto in corsa. Tuttavia, se la regola generale è quella della contestazione immediata da parte dell’agente in divisa, ad essa è possibile derogare soltanto quando vi è una valida giustificazione, ovvero quando la strada sia talmente trafficata da rendere eccessivamente difficoltoso e pericoloso per la circolazione fermare le auto che procedono ad alta velocità. Continua a leggere

Cassazione: autovelox nascosto = automobilista truffato


Quante volte, girando per le strade d’Italia, ci siamo imbattuti in cartelli con su scritto “controllo elettronico della velocità” senza però notare alcun autovelox nei dintorni?
I motivi possono essere sostanzialmente due: o l’autovelox c’è, ma è nascosto, oppure si tratta di una zona in cui a volte, ma non sempre, vengono posizionate delle apparecchiature di rilevamento mobili.
In questo secondo caso le amministrazioni si tutelano anticipatamente, posizionando i cartelli nelle zone dove potrebbero trovarsi dei posti di rilevamento, ma non necessariamente e non quotidianamente.
Tali segnalazioni sono d’obbligo in base all’art. 142 del Codice della strada. Inoltre, con una circolare del 2007, il Ministero dell’Interno ha stabilito che la segnalazione deve essere posta almeno 400 metri prima del punto di collocamento dell’apparecchio.
Ma l’art. 142 non prescrive soltanto che le postazioni di controllo siano segnalate, ma anche che siano visibili. Di conseguenza gli autovelox per così dire “imboscati” non sono legittimi e le eventuali multe comminate possono essere oggetto di ricorso. Lo spirito della norma infatti non è quello di far cassa a tutti i costi ma quello di garantire la sicurezza stradale. Quindi la finalità non è reprimere ma prevenire.
Un caso particolarmente grave è capitato in tre comuni calabresi dove l’impresa che aveva in gestione gli autovelox, li aveva ben nascosti “piazzandoli” all’interno di auto in sosta di sua proprietà, incrementando a dismisura il numero di multe. Il motivo di tutto ciò? Semplice: l’impresa riceveva un compenso per ogni verbale di infrazione del quale veniva riscossa la relativa sanzione. Ben presto però si è scoperto l’inganno e la Cassazione Penale, con una recente sentenza di marzo 2009, ha confermato il sequestro degli autovelox, ritenendo sussistente il reato di truffa agli automobilisti.

Autovelox sì, Photored no

In tema di violazioni del codice della strada, la regola generale e principale è quella dell’immediata contestazione al trasgressore da parte dell’agente accertatore. Tuttavia, è vero che il Regolamento di attuazione del codice (nello specifico l’art. 384) ammette la contestazione in differita in tutti i casi di impossibilità materiale di contestare l’infrazione al colpevole nel momento in cui viene compiuta.
In uno di questi casi rientra senza dubbio l’eccesso di velocità: l’Autovelox serve proprio a questo. Quando la vettura è lanciata ad una eccessiva velocità sarebbe sconveniente e pericoloso fermarla: i danni potrebbero essere ben più gravi di quelli che si intende prevenire. In questi casi è giustificata la contestazione differita dell’infrazione e l’eventuale assenza di agenti di polizia.
Tuttavia, nei casi di attraversamento di un incrocio con luce rossa del semaforo, è altamente improbabile che il veicolo sia lanciato a velocità elevata. In questi casi succede spesso che la contravvenzione venga rilevata esclusivamente dal Photored, cioè da un’apparecchiatura fotografica, la quale però non consente di verificare come sono andate effettivamente e concretamente le cose. L’apparecchio di rilevamento automatico fotografa la situazione, ma per poter effettuare una corretta contestazione è comunque necessaria la presenza di agenti sul posto che possono risolvere eventuali equivoci e operare le opportune distinzioni. Inoltre, una cosa è la contestazione non immediata, altra cosa è l’assenza di agenti accertatori sul posto.
Questa non è semplicemente la “nostra” opinione, ma quella autorevole della Corte di Cassazione, che in una recente sentenza (la num. 7388 del 26 marzo 2009) ha ribadito come “la rinuncia istituzionale alla contestazione immediata appaia non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze (attraversamento dell’incrocio a semaforo rosso appunto) possono verificarsi” e ha fatto l’esempio della coda di autoveicoli che non consente al mezzo che ha legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente.
Per questo motivo, se ricevete una multa in cui vi viene contestata la violazione dell’art. 146, terzo comma, del Codice della strada, sulla base di una semplice rilevazione fotografica automatica a mezzo di apparecchio Photored senza la presenza in loco di agenti accertatori, sappiate che potete proporre ricorso al Prefetto oppure all’ufficio o comando che ha elevato la multa (con raccomandata A/R), oppure, in alternativa, al Giudice di Pace (con ricorso depositato nella cancelleria del Giudice di Pace del luogo dove è stata accertata l’infrazione), fondato sull’illegittima assenza di agenti accertatori operanti sul posto e “responsabili” della contestazione, seppur differita. In entrambi i casi però è previsto un termine: si può impugnare entro 60 giorni dal ricevimento della multa (cioè dalla sua notifica).