Vacanza rovinata

Se la vacanza si rivela più stressante del lavoro…

Quando si sceglie la meta del proprio viaggio ci si affida spesso alle illustrazione e descrizioni contenute nei depliant di agenzie e tour operator.
Purtroppo, però, una volta giunti sul posto, possono capitare spiacevoli sorprese: la zona non corrispondeva a quella pubblicizzata, l’albergo apparteneva ad una categoria inferiore, la spiaggia era sporca e l’acqua torbida, le attrezzature sportive erano scadenti o addirittura inesistenti, la stanza d’albergo era poco pulita e senza ricambio della biancheria, i cibi avariati determinavano un soggiorno coatto in camera, ecc. ecc..
Insomma, sono molti gli inconvenienti che possono letteralmente rovinare la tanto attesa vacanza, determinando uno stato di stress, disagio e frustrazione ampliato, magari, dall’irripetibilità dell’occasione (si pensi al viaggio di nozze) oppure dalla consapevolezza che per avere nuove ferie (garantite dalla Costituzione quale diritto inviolabile e irrinunciabile del lavoratore) bisognerà attendere un altro anno di duro lavoro…

Fortunatamente accanto al tipico danno patrimoniale da inadempimento contrattuale, la giurisprudenza è ormai propensa a riconoscere, anche sulla base della normativa internazionale e comunitaria in tema di viaggi e pacchetti all inclusive, in favore del turista-consumatore “fregato” il diritto al risarcimento di quel danno morale, o meglio non patrimoniale, noto come “danno da vacanza rovinata”. Tale voce comprende tutti i pregiudizi e disagi subiti dal turista per “non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e riposo conforme alle proprie aspettative”.

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Viaggi all inclusive

Diritti e doveri di chi acquista un pacchetto tutto compreso.

Sono sempre di più i consumatori che alle vacanze “componibili” e “fai da te” preferiscono acquistare tramite agenzia o tour operator pacchetti turistici già completi di tutti gli elementi principali (trasporto, alloggio, gite, visite guidate, escursioni e quant’altro).
In questi casi il consumatore (parte debole) ha poca voce in capitolo, dal momento che i servizi turistici della formula all inclusive vengono scelti e combinati in una proposta unitaria dall’organizzatore. È proprio per questo motivo che il nostro Codice del Consumo agli articoli 82 e seguenti stabilisce precisi obblighi di informazione a carico dell’organizzatore/venditore oltre ad una disciplina dettagliata e protettiva per il consumatore.

Innanzitutto è prevista una tutela informativa rigorosa: agenzia e/o tour operator devono fornire per iscritto chiare e precise informazioni in merito a servizi offerti, prezzo, eventuale necessità di passaporto o visto, obblighi sanitari, generalità e recapiti telefonici contattabili in caso di necessità.
Ancora più dettagliato deve essere il contratto che va redatto per iscritto “in termini chiari e precisi” e consegnato al consumatore in copia sottoscritta/timbrata. Spesso il contenuto obbligatorio del contratto (destinazione, durata, prezzo, itinerario, caratteristiche della struttura ricettiva, tipologia di trasporto, copertura assicurativa, ecc.) risulta sinteticamente indicato nel modulo contrattuale, ma viene meglio illustrato in opuscoli, depliant e cataloghi i quali integrano il contratto e vincolano l’organizzatore ed il venditore in relazione alle rispettive responsabilità.

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