Genitori lavoratori: che cos’è il congedo parentale?


Come funziona la maternità facoltativa (o congedo parentale)? Se sei un genitore lavoratore, grazie a questo articolo puoi scoprire cos’è, come funziona, e come farne richiesta.

La maternità facoltativa (o congedo parentale) non è altro che il periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del proprio bambino nei suoi primi anni di vita.

A chi ci si può rivolgere per presentare la domanda e quando?
– attraverso il sito dell’INPS;
– chiamando il contact center dell’INPS;
– recandoti agli enti di patronato dell’INPS.

La domanda va fatta prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se si presenta la domanda dopo l’inizio del congedo, solo i giorni successivi alla data di presentazione della domanda verranno pagati. Il congedo parentale va richiesto entro i primi 12 anni di vita del bambino.

E le madri adottive e affidatarie?
Il congedo parentale può essere richiesto anche da madri adottive e affidatarie con le stesse modalità, quindi entro i primi 12 anni dall’ingresso di tuo figlio in famiglia. La domanda deve inoltre essere presentata entro e non oltre il compimento della maggiore età del bambino.

Chi non può usufruirne
Non possono usufruire dell’indennità di congedo i disoccupati o sospesi, i lavoratori domestici oppure a domicilio.

I padri possono richiedere il congedo parentale?
Anche i padri possono richiederlo.

Quanto dura il congedo parentale?
La durata del congedo parentale cambia a seconda di chi ne fa richiesta. Per le madri, il periodo di congedo è di massimo 6 mesi, per i padri il periodo è di 7 mesi.  Se si è genitore solo, madre o padre, il periodo è di massimo 10 mesi.

A quanto ammonta la retribuzione?
La retribuzione del congedo parentale cambia in funzione degli anni di vita del bambino al momento in cui si presenta la domanda. Entro i primi 6 anni di età del bambino, sarà il 30% della retribuzione media giornaliera, che verrà calcolata in base alla retribuzione dell’ultimo mese di lavoro.
Se il congedo avviene dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino, non si ha diritto a ricevere nessun pagamento, ma si può comunque richiedere comunque il periodo di astensione dal lavoro seppur non retribuito.

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