Separazione e divorzio senza Tribunale: ecco le nuove regole

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Con l’entrata in vigore del decreto legge 132 del 12 settembre 2014, lo snellimento delle pratiche di separazione e divorzio potrebbe trovare finalmente pratica attuazione, ponendo l’Italia, di colpo, tra i paesi dove separarsi e divorziarsi è più semplice.

È stato infatti introdotta da pochi giorni in Italia la “negoziazione assistita”, al fine di semplificare i procedimenti legati alle crisi coniugali, orientandoli verso una definizione privata, con l’aiuto di un avvocato o addirittura direttamente davanti all’ufficiale dello stato civile, senza quindi alcun coinvolgimento del Tribunale.
Ma vediamo più nel dettaglio le novità entrate subito in vigore.

Prima ipotesi: Convenzione di negoziazione assistita da un Avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In base all’art. 6 del decreto, i coniugi possono procedere alla separazione o al divorzio con l’ausilio di un avvocato.
Tale nuova regolamentazione non può applicarsi in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero di figli economicamente non autosufficienti.
L’accordo raggiunto a seguito della convenzione, produce gli stessi effetti della decisionedel giudice.
In buona sostanza sarà compito dell’avvocato redigere un “accordo” sottoscritto dalle parti e da lui autenticato, sulla cui base si può poi procedere alla separazione o al divorzio. Tale accordo deve poi essere trasmesso, a cura dell’avvocato, entro dieci giorni all’Ufficiale dello stato civile del Comune presso il quale il matrimonio era stato trascritto (nel caso di matrimonio religioso) o iscritto (nel caso di matrimonio civile).

Seconda ipotesi: Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Rispetto alla negoziazione assistita da un avvocato, questa procedura oggi non è ancora applicabile. Bisogna attendere trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 132/2014 (sempre che, in sede di conversione del decreto, il Parlamento non introduca modifiche).
Questa diversa via riguarda il caso in cui i coniugi concludano un “loro accordo”, che potrà avere ad oggetto la separazione, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio (ossia il divorzio) o la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio.
In questo caso, l’accordo potrà concludersi direttamente innanzi all’Ufficiale dello stato civile, ad eccezione dei casi già visti sopra, ossia se ci sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero figli economicamente non autosufficienti.
Inoltre, per potersi avvalere della procedura semplificata, l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale tra i coniugi (ipotesi in cui vi siano beni mobili o immobili che un coniuge voglia trasferire all’altro coniuge).
In altri termini, la procedura troverà attuazione in assenza di contestazioni tra i coniugi, in assenza di figli (unica ipotesi ammessa la presenza di figli maggiorenni e autosufficienti), e qualora non vi sia alcun passaggio di proprietà fra i coniugi.
Anche seguendo questa strada, si produrranno gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali in materia, ai quali equivarranno in toto.

Il termine previsto per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli  effetti civili decorre dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’Ufficiale dello stato civile.

Nulla di mutato invece per quanto concerne la tempistica: il divorzio potrà infatti essere richiesto non prima di tre anni dall’accordo dei coniugi.

3 risposte a “Separazione e divorzio senza Tribunale: ecco le nuove regole

  1. Non capisco perché,essendoci accordo del tutto consensuale con la mia ex moglie anche x il mantenimento del figlio ventenne ma che purtroppo e’stato bocciato e quindi a cora studente dell’ ultimo anno . Dobbiamo spendere 1.500 euro di avvocato e andare in tribunale quando c’è la possibilità di andare dal sindaco e con 20 euro posso avere il divorzio. Ho capito che l’ Italia non cambierà mai viviamo,purtroppo in un mondo di ladri. Avevo il figlio a carico e quindi l’ assegno di mantenimento ma da quando e’ maggiorenne ho solo la detrazione fiscale perché mi e’stato detto che quando uno diventa maggiorenne,per lo stato, questi e’ autosufficente. Incredibile e poi vogliono che,noi cittadini, abbiamo fiducia delle istituzioni. Scusate ma e’ proprio una m…….. Fanno veramente schifo. Un saluto. Mariano Zonato.

  2. Come Mariano sono deluso anche io dalle nuove procedure,nonostante sua figlia maggiorenne nata dal suo primo matrimonio sia favorevole a non chiedere nulla dal nostro divorzio congiunto,per il comune deve essere autosufficiente. I giovani oggi hanno spesso un lavoro precario lavorando solo a periodi come succede a lei. Siamo proprio in Italia,il paese dei paradossi,che delusione!!

  3. dopo aver ottenuto la separazione consensiale, uno dei coniugi dopo 4 mesi può chiedete la modifica? I figli sono già sposati

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