Contrassegno di assicurazione: non esporlo può costare caro!

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Questa volta vi vogliamo segnalare un problema comune che ha colpito molte persone e a cui bisogna prestare attenzione per l’ effetto “domino” che può creare.
Può capitare, infatti, di dimenticare di esporre il contrassegno dell’assicurazione sul proprio veicolo per cui si rischia di essere multati dal primo vigile che passa. Fin qui, nessun problema: il vigile farà la multa, di 35 euro, che può dare un po’ fastidio se si è assicurati, ma che non è nulla di grave.
La multa, però, contiene anche l’invito a presentarsi, entro trenta giorni, presso un comando di Polizia Municipale per esibire il contrassegno e qui possono iniziare i guai. Infatti, molto spesso, le persone multate si preoccupano di pagare la sanzione di 35 euro, non facendo caso a tale invito che, invece, è molto importante. Difatti, se non ci si presenta entro i trenta giorni, si “disobbedisce” ad un ordine dell’Autorità e, quindi, si rischiano altre due sanzioni (ben più elevate) da cui è difficile sottrarsi: una prima sanzione, da euro 419 a 1.682, per non aver ottemperato all’ordine di presentazione, e la seconda sanzione, da euro 841 a 3.366, per il fatto di non aver presentato il documento comprovante la copertura assicurativa, in violazione dell’art. 180 del Codice della Strada.

Per questo vi invitiamo a prestare, in casi come questi, la massima attenzione e a presentare il contrassegno assicurativo entro il termine stabilito.

Se però ormai non vi siete presentati, per dimenticanza, negligenza, disattenzione, davanti alla Polizia, e avete, pertanto, ricevuto le due ulteriori sanzioni di cui sopra, l’unica via che rimane percorribile è un ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace contro queste due sanzioni.

Per scegliere quale dei due ricorsi è meglio presentare, ti consigliamo di rivolgerti alla Prefettura o al comando di Polizia Municipale per sapere quale è il loro orientamento nei casi di omessa presentazione per distrazione, pur in presenza di assicurazione vigente e valida al momento dell’omessa esposizione del contrassegno. Se la risposta è negativa, conviene fare ricorso al Giudice di Pace.

Per avere un modello di ricorso al Prefetto clicca QUI
Per il ricorso al Giudice di Pace clicca QUI

16 risposte a “Contrassegno di assicurazione: non esporlo può costare caro!

  1. Alcune precisazioni, per non creare panico tra chi legge:
    1) la sanzione per la mancata esposizione del contrassegno assicurativo è di € 25,00, se pagata entro 5 giorni dalla notifica, diventano 17,50. (art. 181 c.1 cds) (da 25,00 a 99,00)
    2) l’obbligo di presentare il contrassegno ed il certificato assicurativo derivano sempre dall’art di cui sopra, ma la sanzione per la mancata presentazione fa riferimento all’art. 180 comma 8 del cd, che prevede una somma da pagare di € 419,00 (da (419,00 a 1682,00); se pagata entro 5 giorni dalla notifica si riducono a € 293,30
    La somma di € 841,00 citata nell’articolo fa riferimento al verbale per LA MANCATA COPERTURA ASSICURATIVA, che sarà notificata solo ed esclusivamente se i controlli effettuati riveleranno che il veicolo trovato privo di contrassegno era anche….scoperto.

  2. Pingback: Contrassegno di assicurazione: non esporlo può costare caro | Paoblog

  3. un articolo sicuramente utile per chi non ha ricevuto un’eventuale notifica, ma l’impostazione data non mi piace troppo, infatti trovo che una volta che si è ricevuta la notifica, se uno non obbedisce a quanto prescritto, sia soggetto a pagare le sanzioni del caso, a meno ovviamente di impedimenti giustificati (ad esempio un ricovero all’ospedale).

    Leggendo l’articolo sembra che si faccia passare il messaggio “fai ricorso” anche se hai torto.

    Se ad esempio, nonostante il tempo (30 giorni) non fai quello che devi fare per “negligenza”, bè ti attacchi al tram, altro che presentare ricorso.

    A noi è capitato anni fa di prendere una multa di questo tipo, subito pagata ed il giorno dopo mia moglie è andata dai vigili a presentare il tagliando che, detto fra noi, era stato esposto, ma in fotocopia, per evitare che succedesse come l’anno prima quando il tagliando si era completamente scolorito per effetto del sole.

    Preso atto che la fotocopia del tagliando, comunque disponibile in auto, non è lecita la multa è stata pagata senza fiatare. Anche se uin buonafede, avevo torto.

  4. Sarebbe più giusto bloccare la macchina e con il carro atrezzi portarla in sequestro. Macchine senza assicurazione, senza bollo, e senza revisione, vanno bloccate là dove si trovano. stò dicendo una cattiveria, però di veicoli che circolano nella mia zona ce ne sono parecchi in stragrande maggioranza estracomunitari, non sono razzista, ma quando vedo agenti che guardano dall’altra parte quando passano costoro con delle vere carcasse, mentre sono fiscalissimi con chi le multe le pagano. Mio fratello che per natura è un perfettino sta tonando a riprendere la macchina in regolare sosta, vede il vigile che si stà allontanando dalla sua macchina in cui ha gia esposto la multa sotto il tergi. Preoccupato corre e vede la sanzione per assicurazione scaduta, era certo che da poco l’aveva esposta, guarda, ma a sorpresa il talloncino per sbaglio era infilato dietro il primo, chiama il vigile, mostra il talloncino regolare; niente da fare, (come Pilato): quello che ho scritto è scritto! deve pagare la multa. Penso che un vigile non abbia colpa, visto il taglio che ha fatto lo stato ai comuni, costoro costringono gli agenti a fare gli sceriffi attenti e fiscali ad applicare sanzioni, mentre diversi servizi li chiedono ai pensionati volontari. (Porera Italia!)

  5. Contrassegni RCA: stop entro due anni a obbligo esposizione
    Decreto Ministero Sviluppo economico 09.08.2013 n° 110 , G.U. 03.10.2013

    Cessazione entro due anni dell’obbligo di esposizione del contrassegno di assicurazione e controlli per prevenire le contraffazioni attraverso banca dati elettronica.

    Lo prevede il D.M. 9 agosto 2013, n. 110 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2013, n. 232) con il quale il Ministero dello Sviluppo economico definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, così come previsto dall’articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

    Le verifiche delle forze dell’ordine avverranno in futuro attraverso ad una banca dati centralizzata grazie alla collaborazione con le imprese di assicurazione che provvederanno a garantire un sistema di controllo attraverso collegamento web ed idonee interfacce messe a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, ovvero avvalendosi, in alternativa, di sistemi informativi centralizzati istituiti presso le associazioni di rappresentanza delle imprese di assicurazione stesse.

  6. a me hanno rubato il contrassegno e i carabinieri , quando ho fatto denuncia, mi hanno detto che non serve piu’ esporlo, loro vedono se la macchina è assicurata dal numero di targa

  7. carri citadini che per una qualsiassi raggione giudicata valida o meno da un qualsiassi vigile siete stati multati per mancata esposizione del documento assicurativo fatte i bravi e pagate tanto e un dovere menzionato chiaramente nel C.d.s. E finqui tutto chiaro. per quanto riguarda le ulteriori 2 sanzioni le considero illegali e da non pagare dato che il vigile e un organo di controllo puo verificare da se se l’auto e assicurata o meno o se revisionata come previsto da la lege. Quindi se non desidera una bella querella per abuso di potere e mancato atto d’ufficcio e invitato a fare il suo dovere fino in fondo perche esso non e solo di scrivere un verbale e fare i muscoli grossi.

  8. Io eviterei, accuratamente, di ingenerare false speranze in chi, scientemente, per risparmiare poche centinaia di euro rischia di causare disagi immani alle vittime delle sue malefatte stradali e non. Tanto per cominciare è bene precisare che nessuna compagnia assicuratrice risarcisce alcun danno derivante da sinistri verificatisi su strade private, leggi condominiali, durante la manovra degli autoveicoli, contrassegno o meno. L’obbligo del contrassegno cartaceo, quello che esponiamo, si spera tutti, sul parabrezza, verrà meno solo, e ripeto solo, il 18 ottobre 2015 checché ne dicano presunti Carabinieri o, peggio ancora, presunti legulei che, a quanto leggo, hanno trasformato un’onevole professione in un’emerita cloaca. Tanto dice l’art. 2, co. 2 del Decreto n. 110/13 del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in G.U., S.G. n. 232 del 3.10.2013. A parte le imprecisioni nell’informare i consumatori dimostrate da questo stesso sito [eg. http://consumatore.tgcom24.it/2013/10/30/rc-auto-stop-allobbligo-di-esporre-il-contrassegno/%5D vi inviterei a diffidare di chi non ha mai conseguito neppure una laurea in legge e parla solo per sentito dire: da chi non si sa.

  9. a me hanno elevato una sanzione perche non avevo con me in auto la polizza assicurativa. il tagliando era regolarmente esposto e lo hanno scritto anche sul vaerbale, ma mancava la polizza,

    E’ giusta questa sanzione?

    grazie

  10. ARRIVATA RACCOMANDATA CON EURO 2000 DI MULTA PER MANCATA ESPOSIZIONE DI BOLLO….
    MACCHINA PARCHEGGIATA E REGOLARMENTE ASSICURATA….
    MULTA NON TROVATA SUL PARABREZZA…SARA STATA LASCIATA? SARA’ STATA TOLTA DA QUALCUNO CHE PASSAVA?
    SE L’AVESSI TROVATA AVREI PAGATO I 25 EURO DI MULTA E PORTATO IL TAGLIANDO DAI VIGILI….
    MI SA PROPRIO CHE DOVRO RICORRERE AL GIUDICE DI PACE.
    BUONA SERATA

  11. E’ vero che non può sanzionarsi solo “la mancata esposizione del tagliando assicurativo”; poichè l’infrazione deve essere contestata unitamente al rilievo di un’altra infrazione del C.d.S.? Cioè, i vv.uu. intervengono per una infrazione al CdS e in quella occasione constatano la mancanza (o non validità) del tagliando assicurativo.

  12. @SIDIMAR: si, la sanzione è giusta poiché ai sensi dell’art. 180, 1° comma CdS (Possesso dei documenti di circolazione e di guida). Alla lettera “d) il certificato di assicurazione obbligatoria.” Non confondiamo il CERTIFICATO col CONTRASSEGNO. Il primo è attaccato alla “carta verde” ed il secondo va esposto.

    @Franco: la mancata esposizione del contrassegno assicurativo è sanzionata dall’art. 181 1° e 3° comma. Perché dovrebbe essere contestato “unitamente” ad un altro articolo quando fa sanzione a se???

    @Marco: 2000€ per mancanza di che??? Premesso che non esiste sanzione al CdS (fatte eccezioni quelle per alcol, droga, etc) così alta, ma la mancanza di BOLLO non esiste proprio. Semmai il mancato pagamento della tassa di proprietà genera una cartella esattoriale.

    @Cristian: che l’Agente di PL sia un organo accertatore e che possa verificare l’effettiva copertura assicurativa è vera (e perciò, in “automatico” verrà comminata anche la sanzione per mancanza di copertura assicurativa – art. 193 CdS), ma diramare informazioni FALSE quali “la sanzione per omessa produzione documentale – art. 180 comma 8° – può far credere che non vi sia tale obbligo. L’obbligo resta ed è legale.

  13. Non vi fate fregare. Macchina rimossa. Il deposito me la rilascia dopo che i VV.UU. hanno controllato (non c’era il contrassegno) che il veicolo era assicurato. QUINDI HANNO CONSTATATO IL FATTO. Come riempire le Casse del Comune vuote? Doppia sanzione: art 180 comma 8 € 434 + art 193 commi 1 e 2 € 606. Se fossero stati 100 €… Ma oltre mille!! Allora… Primo e più importante: violazione dell’art. 43 del DPR n. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) che obbliga TUTTE le amministrazioni a ricavare i dati disponibili da elenchi pubblici a cui hanno accesso senza vessare i cittadini. La Polizia ed i Carabinieri possono, tramite la telecamera installata sulle loro auto, immediatamente sapere se siete assicurati o meno, ma quando è al contrario, allora questi sistemi non esistono, sempre per “fregare”il cittadino. Secondo: la sanzione ex art 193 riguarda la MANCANZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, non la “mancanza del documento” (come esattamente dice il comma 8 dell’art 180 c.d.s., che sti signori prendono a pretesto per comminare la sanzione ex art 193) che invece viene sanzionata dal comma 7 dello stesso art 180 (da 41 a 169 €). Inoltre tutto questo è ribadito da una circolare (vincolante) del Ministero dell’Interno (n°300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003). Scusate la cripticità, ma il discorso era lungo. Vedi: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/amministrativo/primiPiani/2012/04/mancata-esibizione-di-documenti-e-doveri-di-ricerca-dufficio-da-parte-della-pa.php

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