Viaggiare in autobus in Europa: un Regolamento fissa i diritti dei passeggeri

Il 1° marzo è entrato in vigore il Regolamento europeo n. 181 del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.
Con questa normativa, l’Unione Europea ha voluto stabilire per i passeggeri di autobus diritti analoghi a quelli di chi viaggia in treno, aereo e nave.

Vediamo allora qual è l’ambito di applicazione del Regolamento, quali sono i diritti dei passeggeri e quanto può essere chiesto a titolo di risarcimento o rimborso nei casi specifici.

Innanzitutto bisogna chiarire che la nuova normativa comunitaria si applica a tutti i “servizi regolari” in autobus il cui punto di partenza o di arrivo è situato in uno Stato membro dell’Ue.
Per “servizi regolari” si intendono i servizi di trasporto di passeggeri su autobus con una frequenza determinata e su itinerari determinati lungo i quali l’imbarco e lo sbarco avvengono presso fermate prestabilite.

Diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus per distanze pari o superiori a 250 km:
risarcimento del danno da lesioni personali o decesso del passeggero (comprese spese ragionevoli per le esequie): l’importo massimo va calcolato secondo la legge nazionale applicabile al caso specifico, ma non può comunque essere inferiore a 220 mila euro;
risarcimento del danno per la perdita o il danneggiamento del bagaglio a seguito di incidente: l’importo massimo non può essere inferiore a 1200 euro a bagaglio;
diritto all’assistenza in caso di incidente a seconda delle esigenze pratiche immediate: sistemazione in albergo, cibo, indumenti, trasporto con altri mezzi;
– in caso di cancellazione, ritardo superiore ai 120 minuti oppure overbooking, il vettore deve assicurare l’assistenza necessaria (spuntini, pasti, bevande, sistemazione in albergo o altro alloggio) e offrire al passeggero la scelta tra l’essere reinstradato senza oneri aggiuntivi verso la destinazione finale oppure riceve il rimborso del prezzo del biglietto, con eventuale viaggio di ritorno gratuito al primo punto di partenza;
diritti per i disabili: in caso di rifiuto del permesso di salire a bordo a causa della loro disabilità hanno diritto al rimborso del biglietto ed al ritorno gratuito al primo punto di partenza, oltre al proseguimento del viaggio con mezzi di trasporto alternativi; diritto all’assistenza nelle stazioni autobus che verranno appositamente designate e, comunque, a bordo di ogni bus; in caso di incidente, diritto al risarcimento del danno derivante dal danneggiamento o dalla perdita delle attrezzature per la mobilità.

Diritti di tutti i passeggeri che viaggiano in autobus indipendentemente dalla distanza percorsa:
– biglietti a condizioni contrattuali non discriminatorie in base alla cittadinanza;
diritto di tutti al trasporto, senza oneri aggiuntivi per disabili o persone a mobilità ridotta;
– gli unici casi in cui il vettore può rifiutare di far salire a bordo un disabile sono: quando è necessario rispettare gli obblighi in materia di salute e sicurezza, oppure quando la configurazione dei mezzi o delle infrastrutture ne renda fisicamente impossibile l’imbarco, lo sbarco o il trasporto
– in caso di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza, il risarcimento del danno è pari al costo della loro sostituzione o riparazione;
diritto all’informazione appropriata e comprensibile sul viaggio e sui diritti dei passeggeri: tali informazioni vanno fornite alle stazione e su internet;
– diritto ad accedere ad un sistema appositamente predisposto dai vettori per il trattamento dei reclami che dovranno essere presentati entro 3 mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio e che potranno essere accolti o respinti entro un mese.

Infine, il Regolamento UE stabilisce che ogni Stato membro dovrà designare un organismo o autorità indipendente che si occupi di far rispettare tale normativa, adottando tutti i provvedimenti a tal fine necessari, e al quale ogni cittadino potrà inviare reclami o segnalazioni di presunte violazioni.

Avv. Valeria Gritti
Casa del Consumatore – sede di Genova

2 risposte a “Viaggiare in autobus in Europa: un Regolamento fissa i diritti dei passeggeri

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  2. quindi qualsiasi disabile con problemi motori che volesse salire sul tram 5 a Milano, può essere rifiutato se non ce la fa da solo…bene

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