Cause civili: addio (o arrivederci?) alla mediazione obbligatoria

La Corte Costituzionale ieri ha dichiarato illegittime le norme che hanno introdotto nel nostro sistema giustizia civile l’obbligatorietà della mediazione prima di poter far causa in numerose materie (dal condominio alla responsabilità da circolazione stradale, alla responsabilità del medico e sino alle liti sulla proprietà ed altri diritti reali).

Ha insomma vinto la tesi degli avvocati, che avevano da subito denunciato diversi profili di illegittimità delle norme sulla mediazione. Tra tutte le critiche, quella che ha trovato accoglimento è la più tecnica (e forse superabile con un nuovo provvedimento legislativo): il Governo aveva sbagliato a rendere obbligatoria la conciliazione, perché a ciò non era stato autorizzato dal Parlamento, che gli aveva sì conferito delega a legiferare in materia di mediazione, ma senza fare cenno alla sua obbligatorietà.

Insomma un cavillo, che mette però in crisi un colossale business nato intorno alla mediazione: dall’introduzione dell’obbligatorietà della mediazione sono infatti cresciuti esponenzialmente il numero degli organismi di mediazione e di corsi per mediatori, mediatori peraltro già oggi in crisi per carenza di lavoro, giunto in misura inferiore alle aspettative. Un enorme apparato che rischia di sgonfiarsi nel nulla, ripiombando agli scarsissimi numeri che sino a prima dell’introduzione dell’obbligatorietà avevano caratterizzato le mediazioni volontarie.

Un passo indietro? Forse no, perché la mediazione (obbligatoria) si trasformava molto spesso in un inutile aggravio di costi per chi voleva far valere i propri diritti in giudizio. Quanto agli effetti deflattivi del contenzioso, pur verificatisi, non avevano sino ad ora soddisfatto a sufficienza o comunque in misura tale da giustificare l’obbligatorietà per tutti.

Un capitolo chiuso? Staremo a vedere…

14 risposte a “Cause civili: addio (o arrivederci?) alla mediazione obbligatoria

  1. Speriamo adesso che il governo non faccia rientrare dalla finestra una normativa che è solo un colossale affare economico per tutti gli organismi di mediazione ma che aggrava per il cittadini i costi per accedere alla Giustizia. Basti pensare che a 2 anni dall entrata in vigore della legge , oltre il 90 per 100 delle mediazioni non hanno prodotto alcun accordo tra le parti.

    Distinti saluti Avv. Giovanni Cocquio del Foro di Roma

  2. Come sempre in Italia, il governo dello Stato fa vivere aspettative a molti senza poi renderle concrete.
    Comunque si deve parlare fondamentalmente di cultura.
    Vivo al Sud e per esperienza personale posso dire che da queste parti i primi a boicottare la mediazione sono stati gli stessi avvocati ai quali non conviene nel modo più assoluto la brevità dei tempi (max 4 mesi) per la chiusura della mediazione stessa; anche Giudici di pace, che sono “pagati a cottimo” in funzione delle pratiche che lavorano sono stati acerrimi nemici della mediazione pocichè era lavoro che veniva loro meno.
    Nelle statistiche del ministero Giustizia si evince per il Nord, in particolare triveneto, un altissimo ricorso alla mediazione, e non solo obbligatoria. Ho conosciuto un giovane avvocato inglese che in 15 anni di pratica forense non ha mai calcato un’aula di tribunale: ha fatto solo mediazioni, con grande soddisfazione sua e deui suoi clienti. Come dicevo è un discorso di cultura.

  3. Finalmente e’ finito il grande mercimonio dei corsi per mediatori ( preciso che l’ho fatto anch’io che sono avvocato cassazionista mentre per accedere bastava il corso triennale da infermiere, ovviamente per aumentare gli introiti fregandosene delle reale e buona riuscita dell’istituto) la cui organizzazione ha senz’altro avuto la benedizione di politici con familiari nel business. Altra legge fatta per il guadagno di pochi a scapito delle classi piu’ deboli degli interessi delle quali il governo ed il parlamento non tengono vergognosamente minimo conto. Il Sig. Fabrizio poi sicuramente non sa che noi avvocati , nella generalita’, prima di iniziare una causa facciamo sempre numerosi tentativi di conciliazione e che si va dal giudice ome ultima spiaggia: certamente in simili casi l’istituto della mediazione avrebbe fallito inesorabilmente.

  4. Sono un’avvocata palermitana e posso garantire che non è una vittoria degli avvocati ma una vittoria per i cittadini.
    Si tratta di un vero e proprio “pizzo” che grava ovviamente su chi, avendo ragione, intende tutelare i suoi diritti, perchè (è ovvio) chi ha torto non agisce certamente in giudizio e quindi non ha bisogno di passare le forche caudine della mediazione pagando cifre iperboliche (guardate le tariffe medie pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia).
    Concordo con chi dichiara che si tratta semplicemente di business a vantaggio di pochi (noti) soggetti (andate a controllare a chi fa riferimento il più grosso organismo di mediazione).
    Vorrei ricordare che la gran parte di noi avvocati lavora con onestà e correttezza per guadagnare il giusto e non anche il superfluo, e quest’ultima bestialità (finalmente riconosciuta) si aggiunge alle numerose altre che mirano a smantellare la giustizia civile screditando la figura di chi, come noi, affianca chi ha subito un torto (NON TUTTI GLI AVVOCATI SONO PENALISTI, ANZI!)

  5. Aggiungo solo la nostra esperienza al Sud ed in particolare a Foggia. Prima di tutto vorrei far notare che non è stata la cassazione a pronunciarsi, ma la Corte Costituzionale. Ha dichiarato incostituzionale la legge e, soprattutto, l’obbligatorietà. Quindi, o cambiano la Costituzione o rendono la mediazione facoltativa. Come doveva essere fin dall’inizio. La situazione era lampante già da tanto tempo. Nel campo delle controversie al codice della strada e delle assicurazioni, le compagnie nemmeno si costituivano davanti alla camera di conciliazione. Aggravando i costi per i cittadini, che dovevano sobbarcarsi tutto l’onere, dilatando i tempi, ed arrivando comunque in giudizio. Quindi, l’esperienza è stata davvero fallimentare. Il Sig. Mimmo ha ragione quando afferma che gli avvocati, prima di istruire un giudizio, provano la conciliazione. Che è poi la fase stragiudiziale. Insomma, bene hanno fatto a dichiararla incostituzionale. Non era certo un modo per abbreviare i tempi o ridurre i costi.
    Tra qualche giorno un post più approfondito su questo argomento all’ indirizzo http://www.assoutentifoggia.com mentre domani, pubblicheremo un post sulle truffe alimentari e l’igiene, scarsissima, al Supermarket.
    Grazie alla consorella Casa del consumatore per l’opportunità di esprimere le opinioni sul blog.

  6. VORREI TANTO SAPERE PERCHE’ AGLI AVVOCATI LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA FA’ COSI PAURA, FORSE PERCHE’ NON POSSONO PIU’ PROTARRE ALL’INFINITO SPILLANDO COSI SOLDI ALLA GENTE LE LORO CAUSE, GODENDO SULLE DISGRAZIE DEGLI ALTRI , DELLA POVERA GENTE CHE ASPETTA DOPO ANNI ED ANNI SENTENZE CHE TARDANO SEMPRE AD ARRIVARE, QUANDO INVECE MOLTO SPESSO TUTTO SI POTREBBE RISOLVERE CON L’AIUTO DI UN ORGANISMO SERIO COME TANTI VI SONO IN ITALIA….BEH MI VIENE SOLO DA SCRIVERE CHE SCHIFO E STAVOLTA SE LOSTATO ABBASSERA’ NUOVAMENTE LA TESTA D’INNANZI AD UN PROBLEMA RISOLUTIVO COSI IMPORTANTE ALTRO CHE EUROPA SAREMO PEGGIO DEL TERZO MONDO. BRAVI TOGHISTA CASTA

  7. PERCHE’ IL MIO COMMENTO E’ IN ATTESA DI MODERAZIONE, IN ITALIA UN SACCO DI GENTE IN OGNI LUOGO DICE UN SACCO DI STUPIDAGGINI……………

  8. CARO AVVOCATO DI PALERMO LEI PARLA DI PIZZO.
    MA SA DI CHE COSA REALMENTE STA PARLANDO????E’ UNO SCHERZO IL PIZZO? 40,00 SAREBBE PIZZO ,MAGARI POTESSE CONSIDERARSI PIZZO 40,00 EURO PER NON PAGARNE PERALTRO GRAZIE ALLE CAUSE SPESSO INTERMINABILI DELLA GIUSTIZIA ITALIANA. SONO UN CITTADINO NON UN MEDIATORE E CONOSCO MOLTO BENE LA DIFFERENZA TRA UNA TRANSAZIONE E UNA MEDIAZIONE DI FATTI DOPO 25 ANNI E 50,000,00 EURO SPESI IL MIO AVVOCATO MI HA CONSIGLIATO DI DAR RAGIONE ALLA CONTROPARTE OFFRENDOGLI 10000,00 EURO. PERCHE’ NON CI SIAMO SEDUTI DI FRONTE A UN TERZO NEUTRALE 25 ANNI FA’? BEL PIZZO AH?????

  9. La mediazione è stata boicottata sin dall’inizio, poi i giudici hanno iniziato a demandare e dopo due anni di assenza di guadagno (lo assicuro a tutti) è stata dichiarata illeggittima per eccesso di delega.
    La mediazione stava iniziando a funzionare nonostante le adesioni non fossero quelle sperate. Nessun Businness, avvocati aprite gli occhi è un’opportunità, non fatevi soggiogare dai presidenti degli ordini che vi chiedono soldi e basta. La giustizia in Italia va ammodernata questo è inconfutabile.
    Grazie

  10. L’articolo mostra un’ennesima ottima idea che in un paese “civile” come l’italia non può essere applicata per un cavillo burocratico. La soluzione sarebbe semplice: lo stato potrebbe mettere a disposizione degli avvocati specializzati solo ed esclusivamente nella mediazione. I due contendenti si presentano di fronte al mediatore statale (che è super partes quindi non ha interesse a favorire l’una o l’altra parte, ma ha solo l’interesse che le due parti trovino un accordo condiviso) per mettersi d’accordo. Un’altra soluzione sarebbe quella di introdurre una norma del vecchio diritto romano, introdotta ai suoi tempi proprio per risolvere il problema delle troppe cause civili da discutere: la parte denunciante, se la sua tesi non viene accolta, è tenuta a pagare non solo le spese processuali ma anche a risarcire il denunciato per il doppio di quello che aveva richiesto. In circa due mesi le cause intentate nell’antica Roma di dimezzarono e furono pochissimi, i denuncianti furono obbligati a pagare perchè avevano “sbagliato”. In Francia l’introduzione del mediatore ha portato non poche migliorie nei tribunali e il mediatore non è figura privata ma statale perchè la giustizia ha tutto l’interesse a snellire il numero delle cause e quindi mette a disposizione dei cittadini una figura professionale per raggiungere questo scopo. Lo stipendio e le spese dei mediatori vengono pagate da risparmio sulle spese processuali e quindi in Francia hanno calcolato che l’introduzione di questa nuova figura ha portato un risparmio su bilancio statale che tra l’altro, non è disastrato come il nostro!

  11. Al fine di : “… non disperdere quanto di buono seminato dal D.Lgs.28/2010”, come asserito dalla Severino, occorre far tesoro d’esperienza maturata in questo periodo di sperimentazione terminato con la Sentenza della Corte Costituzionale.

    I movimenti pro-mediazione chiedono ai politici di sposare la “condizione di procedibilità” attraverso un legge di riforma.

    Mettendo a frutto questa esperienza è’ stata elaborata con la collaborazione di tutto il web una “proposta di Decreto Legge” al fine sia di superare l’illegittimità formale per eccesso di de-lega, contestata dalla Corte Costituzionale, per reintrodurre la condizione di procedibilità della domanda giudiziale che come STRUMENTO di RIFORMA dell’Istituto della mediazione civile, che prevede:

    • Reintrodurre la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale visto che la stessa Corte Costituzionale non la esclude, per altro afferma: “la disciplina dell’UE si rivela neutrale in ordine alla scelta del modello di mediazione da adottare, la quale resta demandata ai singoli Stati membri, purché sia garantito il diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie”.
    • Superare l’illegittimità costituzionale per eccesso di delega per la reintroduzione della mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n° 272/2012, attraverso l’emanazione di un Decreto Legge (di cui si propone il testo) che, attraverso appunto l’approvazione del Parlamento, possa essere convertito in Legge.
    • Prevedere l’abolizione della “proposta” che il mediatore può formulare spontaneamente alle parti, in base all’art 11 comma 1 del D. Lgs. 28/2010, per gli stessi motivi già espressi dalla Commissione Europea ante la Corte di Giustizia Europea; la Commissione osserva in merito alla proposta fatta dal mediatore: “Questo costringe le parti a conciliare, senza nemmeno che esse si possano sottrarre a tale conciliazione tramite la non partecipazione alla mediazione …”, ed ancora in merito alle sanzioni che ne derivano dal suo rifiuto “ … la previsione di queste sanzioni incide sul diritto delle parti ad un ricorso giurisdizionale come garantito dal diritto dell’Unione, rendendone eccessivamente difficile l’esercizio”; si consideri che questa scelta di abolire la proposta è strettamente collegata alla stessa sentenza della Corte Costituzionale n° 272/2012 visto che questa demanda alla disciplina UE l’ammissibilità o meno della mediazione come strumento di procedibilità della domanda giudiziale: “… purché sia garantito il diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie”: sostanzialmente la “proposta” necessita di essere abolita se vogliamo armonizzarci alla sentenza.
    • Definire la professione del mediatore in modo che l’attività del “mediatore civile” rientri nelle “professioni intellettuali non organizzate in ordini o collegi”; creare una “attività lavorativa” per il mediatore, tale che egli possa determinare il “mercato” a cui rivolgersi: <>; creare una figura professionale analoga agli altri Stati membri; impedire che per intraprendere l’attività di mediatore occorra obbligatoriamente aprirsi un organismo di mediazione; evitare il paradosso che oggi si viene a creare dove, di fatto, gli organismi di mediazione anziché sorvegliare i mediatori controllano se stessi, in quanto, con l’attuale normativa, si auto-designano in mediazione i responsabili o i dirigenti degli organismi stessi, gli unici a sviluppare capacità e competenze; far uscire, quindi, l’attività del mediatore dal precariato e dall’occasionalità, consentendogli di svolgere a livello professionale il proprio lavoro “acquisendo competenza e capacità” sia perché maturerebbe con l’esperienza, che in questo modo non verrebbe a mancare, sia perché sarebbe suo primario interesse investire in formazione.
    • Incrementare sensibilmente la formazione dl mediatore.
    • Istituire degli obblighi agli organismi di mediazione in modo che offrano servizi omogenei tra loro e fornire contestualmente indirizzi istituzionali sullo svolgimento del procedimento di mediazione.
    • Impedire speculazioni economiche da parte degli organismi che vanno a discapito del servizio e del mediatore, come quella molto grave di elargire provvigioni (anche del 33% ) a terzi per l’approvvigionamento degli incarichi.
    • Chiarire e definire molti aspetti che richiedevano nella precedente normativa, a tal fine, l’intervento giudiziale, nonché esplicitare alcune frasi sibilline che davano adito a diverse interpretazioni.
    • Aumentare le materie per cui è prevista obbligatorietà.
    • Sanzionare severamente chi non si presenta in mediazione senza giustificato motivo: il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non si è presentata, senza giustificato motivo, in mediazione e “può desume” argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma del codice di procedura civile.
    • Riconoscere delle spese minime di mediazione anche in caso di mancata partecipazione del convocato, determinabili dall’organismo sino al massimo di un terzo, che comunque ricadranno, in sede di procedimento civile, sulla parte assente, si prevede infatti, oltre a quanto citato al punto sopra, che: “Le spese sostenute nel procedimento di mediazione rientrano nelle spese processuali”; si precisa che a oggi, con la mancata partecipazione dei convocati al procedimento, le perdite economiche per molti organismi sono a livelli da decretare il fallimento.
    • Al fine di snellire e, contestualmente, dare valenza giuridica al procedimento di mediazione occorre prevedere la “delega”, poiché in un’innumerevole serie di casi (con l’introduzione dell’improcedibilità) non esiste alternativa, la quale può essere da subito una procura semplice, che evita passaggi da notai o da altri organi istituzionali, che però quando viene sottoscritta anche dal delegato, che ne assevera il contenuto, ante il mediatore che ne certifica la firma, prende valenza di mandato con rappresentanza; perché ciò sia possibile il mediatore deve rivestire il ruolo di pubblico ufficiale nel momento che certifica le sottoscrizioni; questo ruolo attribuito al mediatore, rivestito solo ed esclusivamente in questo specifico caso, attribuisce valenza giuridica sia ai verbali sottoscritti in mediazione che alle deleghe fornite e quindi al procedimento stesso, senza appesantirlo con pregressi ed ulteriori passaggi burocratici; la delega conferita in sede di mediazione è una procura “molto” speciale in quanto deve concedere “ampia autonomia al delegato di operare delle scelte”: solo così è possibile rendere funzionale il procedimento senza che diventi una farsa poiché, di fatto, i delegati hanno potere solo di “transare” senza avere la possibilità di operare autonomamente delle scelte in base ai nuovi elementi eventualmente emersi nel procedimento.
    • Istituire e rendere pubblico un elenco dei mediatori presso il Ministero che riporti una numerazione progressiva.
    • Chiarire che l’attività facilitativa del mediatore, oltre a prendere in considerazione i reali interessi, deve essere volta anche ad agevolare le parti, con il consenso di tutte, ad acquisire informalmente tutti i nuovi elementi (informazioni, prove, testimonianze, ecc.) ed a svolgere tutte le attività (accertamenti, verifiche, perizie, ecc.) atte alla risoluzione del conflitto, ristabilendo al massimo livello la comunicazione ed il dialogo tra le stesse; tale tecnica, rivoluzionaria anche per taluni teorici puristi della mediazione, risulta indispensabile attuarla quando il mediatore si trova al cospetto di delegati o di avvocati (e i casi saranno innumerevoli con l’adozione dell’improcedibilità) ove il mediatore non può effettuare indagini psicologiche sui reali interessi ma può in ogni caso istaurare un procedimento basato sull’arricchimento delle informazioni in modo da consentire alle parti di operare serenamente delle scelte atte alla risoluzione del conflitto; di fatti, con questo tipo d’ausilio, la parte (si ripete: utilissimo quando è un delegato) arriva a concludere che: “se si sono dissipati tutti i dubbi” si può tranquillamente operare un’eventuale soluzione.
    • Sempre al fine di snellire il procedimento, occorre dare valenza al ruolo dell’avvocato anche nel procedimento di mediazione, propedeutico (se fallisce) a quello civile, e quindi prevedere la delega automatica in mediazione del legale attraverso l’allegazione della consueta procura alle liti, da lui autenticata, che deve presentare, però, anche la dicitura “mandato a conciliare, con piena autonomia e discrezionalità nell’operare scelte in base agli elementi eventualmente emersi, nel procedimento di mediazione”; tale dicitura è fondamentale poiché spesso il legale che partecipa in mediazione, pur ricevendo un mandato formalmente corretto, non ha la possibilità di operare autonomamente delle scelte in base a tutti i nuovi elementi (informazioni, prove, accertamenti, verifiche, testimonianze, ecc.) che informalmente possono emergere durante il procedimento: sostanzialmente ora, nella quasi totalità dei casi, all’avvocato viene conferito solo un mandato a “transare”, e la mediazione, che in questo caso non è tale, si trasforma in una farsa; ecco anche perché le Compagnie assicuratrici, dopo un rodaggio con molti fallimenti, hanno deciso di non partecipare più al tentativo di mediazione.

    Solo attraverso una riforma, frutto della collaborazione di migliaia di operatori del settore, potremmo ottenere uno strumento valido atto ad essere reintrodotto nel nostro ordinamento.

    Vedere il testo integrale sul sito dell’APMC che la già inoltrata al Ministero della Giustizia:
    http://assomediatoricivili.altervista.org/legge-di-riforma.html

  12. Ho frequentato un corso per mediatore professionista a Cagliari organizzato da Formamed. ho capito fin da subito che interessava loro soltanto il bonifico che gli ho inviato…docenti scarsissimi e tante promesse di iscrizione al ministero che non si sono mai realizzate. Sconsiglio sia questa Formamed che di fare questi corsi che in realtà non ti danno lavoro. Adesso è proprio inutile perchè la mediaizone non è obbligatoria. questa è stata la mia esperienza negativa e ve ne voglio parlare per non fare i miei stessi errori.

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