Disabili in viaggio e strutture accessibili

Le persone disabili o con mobilità ridotta hanno diritto a godere pienamente di una vacanza serena e in sicurezza.

Questo concetto è stato rafforzato dal nuovo Codice del Turismo che all’art. 3 affida allo Stato il compito di assicurare che “le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo”.
A tal proposito, è considerato atto discriminatorio qualunque impedimento riferibile o comunque connesso esclusivamente alla disabilità del turista.

Per i viaggi in treno all’interno dell’Unione Europea, il Regolamento CE n. 1371/2007 stabilisce una serie di diritti fondamentali dei passeggeri tra i quali, per i disabili, il diritto al trasporto con adeguata assistenza e accessi non discriminatori ai treni.
In Italia molte stazioni consentono un accesso privo di barriere al marciapiede o, comunque, sono dotate di ascensori per l’accesso ai binari.
Inoltre, sono sempre di più i treni che dispongono di una carrozza attrezzata per due passeggeri su sedia a rotelle con relativi accompagnatori. In ogni caso è possibile richiedere assistenza a Trenitalia chiamando il numero unico nazionale 199 30 30 60 o rivolgendosi alle Sale Blu presenti nelle stazioni principali.
Agevolazioni tariffarie sono previste per i non vedenti e per i grandi invalidi di guerra e per servizio.

Per i viaggi in aereo il Regolamento Ce n. 1107/2006 individua regole e diritti dei disabili validi per tutti i voli in partenza o in transito da un aeroporto comunitario oppure con destinazione un aeroporto comunitario se la compagnia aerea che effettua il volo è europea.
Innanzitutto, la compagnia non può rifiutare di imbarcare un passeggero a mobilità ridotta, a meno che non sussistano specifici motivi di sicurezza oppure le dimensioni del mezzo rendano fisicamente impossibile il suo imbarco/trasporto.
In determinati casi (es. il passeggero non è in grado di alimentarsi, sollevarsi, comunicare autonomamente) la compagnia può esigere la presenza di un accompagnatore che lo assista.
Il passeggero disabile deve richiedere il servizio di assistenza al vettore aereo, all’agenzia di viaggi o al tour operator almeno 48 ore prima della partenza del volo.
In aeroporto, poi, il disabile ha diritto a ricevere assistenza gratuita, ad esempio per raggiungere il check-in, imbarcarsi sull’aereo e sbarcare, recuperare il bagaglio o la sedia a rotelle che, in genere, non può essere tenuta in cabina ma va trasportata nella stiva.
Va tenuto presente, inoltre, che in caso di disservizi (cancellazioni, ritardi, ecc.) le persone disabili hanno diritto di precedenza nel ricevere l’adeguata assistenza.

Anche in albergo al disabile dovrebbe essere consentito un soggiorno sereno e privo di barriere.
Tuttavia, prima di prenotare, è bene informarsi se la struttura ricettiva prescelta è accessibile autonomamente o con l’aiuto di un accompagnatore, oppure se non è accessibile.
L’ingresso principale e l’atrio sono accessibili quando hanno al massimo 3 gradini (meglio ancora se ne sono del tutto privi) e la larghezza della porta non è inferiore ai 60 cm.
I servizi igienici devono consentire un sufficiente spazio di manovra per la carrozzella. Quelli attrezzati per disabili dispongono di supporti e maniglioni, doccia a pavimento e wc con tazza (non alla turca).
Le camere da letto sono accessibili quando consentono un movimento (autonomo o con l’ausilio dell’accompagnatore) nello spazio fra il letto e l’arredamento e sono dotati di bagno sufficientemente spazioso e attrezzato.
Per raggiungere le camere è fondamentale la presenza dell’ascensore che per essere accessibile autonomamente dal disabile deve avere un’apertura porte di almeno 80 cm (60 cm con l’aiuto dell’accompagnatore), una cabina larga 90 cm e profonda 130 cm.

Per conoscere i diritti dei disabili in viaggio ed averli a portata di clic, scarica gratuitamente l’App del Turista sul tuo iPhone, iPad o iPod.

2 risposte a “Disabili in viaggio e strutture accessibili

  1. Buon giorno scrivo dal CRIBA Centro regionale di Informazione per il benessere ambientale della Regione Emilia Romagna, che da oltre 10 anni si occupa di fornire supporto in tema di abbattimento barriere architettoniche e accessibilità in tutti i settori.
    Vi scrivo perchè la notizia sopra riportata contiene informazioni non corrette, almeno secondo la nostra competenza. In particolare la frase “L’ingresso principale e l’atrio sono accessibili quando hanno al massimo 3 gradini (meglio ancora se ne sono del tutto privi) e la larghezza della porta non è inferiore ai 60 cm”, non risulta in nessuna normativa, anzi è in contrasto con le definizioni di accessibilità e visitabilità per i luoghi aperti al pubblico ( incluse le sedi di attività ricettive), date dal dm 236/89. Mi rendo conto che , a
    livello prescittivo, queste norme si applicano a nuove costruzioni o ristrutturazioni, ma in ogni caso non è possibile definire accessibile un albergo che abbia tre gradini all’ingresso, ancorchè costruito precedentemente al 1989, perchè le definizioni fanno testo a livello prestazionale se non prescrittivo.

    A meno che tale affermazione non sia supportata da qualche normativa che non sono riuscita a trovare probabilmente è una indicazione empirica, ma in ogni caso ciò andrebbe esplicitato, specie perchè a seguire date delle specifiche tecniche, peraltro corrette e accurate, riprese dal dm 236/89. Comunque contrasterebbe con il dettato del nuovo codice del turismo che, riprendendo la
    convenzione ONU (ovvero la legge nazionale 18/2009), chiede agli Stati un impegno concreto nell’eliminare la discriminazione del turista disabile. Un albergo con tre gradini all’ingresso, a maggior ragione se è l’unico di un piccolo centro, è quindi sicuramente discriminante (anche ai sensi della legge 67/2006) e non accessibile.

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