Sorpresine e giochi gustativi

Una strategia di marketing molto utilizzata dai produttori di merendine, cioccolate ed altri dolci destinati ai bambini è quella di abbinare a tali prodotti alimentari delle “sorpresine”, ovvero dei piccoli giochi, spesso da “costruire” seguendo semplici istruzioni. Si tratta di oggetti molto ricercati anche dai collezionisti che arrivano a spendere pure cifre elevate per avere le “collezioni” di anni passati.
Come tutti i giocattoli anche questi “giochini” devono essere a norma, ovvero riportare il marchio CE che ne garantisce la conformità alle norme europee, oltre a soddisfare i normali requisiti di igiene e pulizia in modo da evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione. Inoltre, viste le loro dimensioni piuttosto ridotte, non dovrebbero essere adatti ai bambini sotto i tre anni che non possiedono ancora buone capacità manipolative e costruttive e potrebbero inavvertitamente ingerirli.

La direttiva Ce n. 48 del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli (che dovrà essere attuata dagli Stati membri entro il 20 luglio 2011) aggiorna la normativa di settore, tenendo conto anche dello sviluppo tecnologico degli ultimi anni.
Poiché i bambini rappresentano un gruppo vulnerabile di consumatori, la direttiva prevede l’adozione di nuovi requisiti essenziali di sicurezza soprattutto per quanto riguarda la presenza e l’utilizzo di sostanze chimiche, allergeniche, tossiche o comunque pericolose. In particolare, andranno stabiliti requisiti specifici di sicurezza per far fronte al “particolare pericolo potenziale” rappresentato dai giocattoli all’interno di prodotti alimentari, poiché “il fatto di proporre un giocattolo insieme a un prodotto alimentare pone in essere un rischio di soffocamento distinto rispetto al rischio rappresentato dal giocattolo in sè”. Di conseguenza, sulla confezione sarà obbligatoria l’avvertenza “Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto.”.

I giochini contenuti in alimenti o incorporati ad essi dovranno, poi, avere un loro imballaggio (sono vietati i giocattoli che sono solidamente attaccati al prodotto alimentare al momento del consumo, tanto da richiederne la consumazione per poter accedere al gioco). Gli imballaggi non dovranno comportare rischi di strangolamento o asfissia e dovranno avere dimensioni tali da impedirne l’ingestione e/o l’inalazione. Quelli a forma sferica, ovoidale e cilindrica con estremità arrotondate, dovranno essere di dimensioni tali da non poter essere ingeriti o inalati.

Infine, tutti questi giochini e sorpresine, le loro componenti ed i loro imballaggi dovranno rispettare anche la normativa comunitaria riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (Regolamento Ce n. 1935 del 2004 che riguarda, ad esempio, gli involucri e tutti i materiali di rivestimento e copertura degli alimenti che devono essere inerti, quindi lasciarne inalterate composizione e caratteristiche organolettiche e, in generale, non costituire pericolo per la salute umana).

Sempre in relazione al binomio giocattoli-alimenti, la direttiva n. 48/2009 introduce la categoria dei “giochi gustativi” definendoli come “giochi il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano l’uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e aromi”. Tali giochi non sono adatti ai più piccoli, quindi dovranno recare l’avvertenza “Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni (o 36 mesi)” oppure il relativo pittogramma.
Inoltre, le fragranze in essi contenute dovranno rispettare la normativa Ce in materia di alimenti ed essere regolarmente etichettate e segnalate sulla confezione o sull’imballaggio mediante l’indicazione “Contiene fragranze potenzialmente allergizzanti”.

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