Forniture elettriche: difesa dagli abusi

Un contratto di qualsiasi tipo concluso con tecniche di comunicazione a distanza è regolato nei suoi principi generali dal Codice del consumo, che prevede la possibilità di esercitare il diritto di recesso entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto.

Il contratto di fornitura elettrica è regolato nello specifico dal Codice di condotta commerciale  per la vendita di energia elettrica ai clienti finali. Il Codice prevede che il venditore è tenuto ad inviare al cliente entro dieci giorni dalla conclusione del contratto (avvenuto con tecniche di comunicazione a distanza, ad esempio telefonicamente) copia integrale del contratto, una scheda riepilogativa dei corrispettivi, una nota informativa relativa al codice di condotta commerciale contenente tutti i riferimenti ed elementi identificativi dell’esercente e dell’incaricato che ha proposto e concluso il contratto.

Tutto ciò nella “normalità” dei casi. Ma che fare se, dopo una semplice telefonata di pubblicità commerciale, vi siete ritrovati serviti da un nuovo fornitore elettrico senza averlo richiesto?

Vi siete accorti del problema perché, da un certo momento in poi non avete più ricevuto le fatture elettriche del fornitore abituale e avete iniziato a ricevere quelle del nuovo fornitore indesiderato: solo allora vi siete accorgerti del cambio di fornitore.

O ancora, non ricevete più alcuna fattura, oppure due fatture di due distinti fornitori elettrici nello stesso mese…

Tutti questi comportamenti sono abusivi.

Fate quindi così: inviate un reclamo al vecchio e al nuovo fornitore, scrivendo chiaramente che non avete mai acconsentito al cambio e chiedete il ripristino della situazione precedente. Cautelativamente, comunicate in ogni caso la volontà di liberarvi da ogni rapporto con il nuovo fornitore “abusivo”. Inviate il tutto via fax e/o raccomandata ai riferimenti che trovate nei siti internet delle varie società di vendita,  e al massimo dopo 30 giorni sarete liberi.

In aggiunta a quanto sopra, segnalate l’abuso alla AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas) e alla Casa del Consumatore.

Non preoccupatevi, in questa situazione, di poter rimanere senza energia elettrica; infatti i piccoli clienti domestici in bassa tensione in questi casi vengono presi in carico dal fornitore che svolge nella zona il servizio cosiddetto “di maggior tutela” (ad esempio: Enel Servizio Elettrico, Acea, Asm, ecc.).

Nella sezione riservata agli associati del nostro sito, sono reperibili i moduli di recesso e di esercizio del diritto di ripensamento, nonché i moduli per i reclami scritti ed una piccola guida utile per la risoluzione di alcuni “casi”, che sono tra quelli che possono capitare più frequentemente.

2 risposte a “Forniture elettriche: difesa dagli abusi

  1. siamo con enel energia , mi hanno piombato il contattore del gas senza preavvisi ( secondo loro si ) pagato la bolletta sera stessa , 48h le diamo il metano nel fratempo avevo perso il bollettino di una altra bolletta per avere duplicato salti mortali pagata anche quella , praticamente ci vuole una settimana per
    rialasciare il metano mentre per legge sono 48h dipende non da loro ma dal distributore , lo scarica barile italiano funziona ancora , ho una famiglia come posso difendermi

    • Per Peligra Pasquale: il distributore deve riattivare la fornitura entro 2 giorni feriali dalla data di ricevimento della richiesta da parte del venditore. Se per cause imputabili al distributore la fornitura viene riattivata oltre il tempo previsto, il cliente deve ricevere automaticamente un indennizzo di 35 euro.
      Per qualsiasi informazione contatta lo Sportello Energia dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 allo 0102091060.

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