Rateazione del debito iscritto a ruolo

Quando il contribuente-debitore si trova in una situazione economica critica o quantomeno difficoltosa per vari motivi (es. carenza temporanea di liquidità o reddito precario), ha la possibilità di chiedere all’agente della riscossione il pagamento dilazionato del suo debito iscritto a ruolo.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, in collaborazione con Equitalia S.p.A., ha redatto un’apposita guida che spiega in maniera semplice e dettagliata la procedura che deve seguire il contribuente impossibilitato a pagare in un’unica soluzione la somma indicata nella cartella di pagamento relativa al suo debito. La guida è anche pubblicata sul nostro sito, tra le pubblicazioni selezionate per gli associati.

Innanzitutto è importante sapere che non esiste un importo minimo per poter accedere a tale procedura: si può chiedere la rateazione per debiti di qualunque ammontare.
Ci sono invece dei limiti per quanto riguarda il numero massimo di rate che possono essere concesse: 18 rate mensili per debiti fino a 2.000,00 euro; 24 rate per debiti fino a 3.500,00; 36 (= 3 anni) per importi fino a 5.000,00 euro; 72 (= 6 anni) per debiti superiori a 5.000,00 euro. L’importo minimo di ogni rata è di 100,00 euro.
La soglia del debito corrisponde alle somme iscritte al ruolo al netto di eventuali sgravi o pagamenti parziali, senza, però computare interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica.

Il presupposto necessario per poter accedere al beneficio consiste nel “trovarsi in una situazione di obiettiva e temporanea difficoltà”.
Per debiti fino a 5.000,00 euro è sufficiente attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria o, comunque, documentare la sussistenza di eventi straordinari gravanti sulla situazione patrimoniale propria o dell’impresa.
Per debiti oltre i 5.000,00 euro c’è qualche formalità in più da rispettare e qualche documento in più da allegare alla richiesta di rateazione. Inoltre, in questi casi, la situazione di difficoltà economica viene verificata utilizzando parametri diversi a seconda della natura del soggetto contribuente (la rateazione può riguardare debiti di vario genere, non soltanto quelli derivanti da multe non pagate, e debitori possono essere persone fisiche ma anche imprenditori individuali, società, cooperative, consorzi, associazioni, ecc). Per la prima categoria (persone fisiche) il parametro principale è la certificazione ISEE del nucleo familiare del debitore, per le altre due categorie (società, associazioni, imprenditori, ecc.) si fa riferimento all’indice Liquidità e all’indice Alfa che individuano la capacità dell’impresa di far fronte ai debiti di prossima scadenza con le proprie disponibilità liquide e i propri ricavi e proventi.

Sul sito di Equitalia è disponibile un simulatore con il quale, inserendo i dati necessari, è possibile verificare se la rateazione potrà essere concessa o meno e, in caso positivo, calcolare il numero massimo di rate e il relativo importo.
Una volta ottenuta la rateazione per il pagamento di una cartella, la si può richiedere anche per eventuali cartelle notificate successivamente, dando prova di aver pagato l’ultima rata scaduta relativa alla precedente rateazione. In tale ipotesi, il contribuente può indicare un giorno di scadenza delle rate adeguato alle proprie esigenze. In caso contrario, la scadenza mensile relativa alla nuova rateazione coinciderà con quella prevista per la rateazione già in essere.
L’istanza deve essere presentata direttamente allo sportello oppure spedita con raccomandata a/r all’agenzia Equitalia competente per territorio, cioè quella che ha emesso la cartella di pagamento da cui risulta il debito oggetto di rateazione.
Ricevuta l’istanza, l’agente della riscossione è tenuto a comunicare al richiedente l’avvio del procedimento che dovrà concludersi entro 90 giorni con l’accoglimento oppure il rigetto dell’istanza.
In caso di accoglimento, il contribuente dovrà pagare insieme alla prima rata anche i diritti di notifica della cartella e le eventuali spese per le procedure di riscossione. Gli interessi di mora e gli aggi di riscossione, invece, saranno inclusi tra gli importi rateizzati.
Il mancato pagamento della prima rata oppure di due rate successive comporta l’automatica decadenza dal beneficio e l’impossibilità di ottenerlo per eventuali successivi importi: il debito non sarà più rateizzabile e diventerà riscuotibile in un’unica soluzione.
Qualora, invece, l’istanza venga rigettata, l’agente della riscossione sarà tenuto a motivare il relativo provvedimento, esponendo le ragioni di fatto e di diritto che ne impediscono l’accoglimento. Dal giorno in cui ha ricevuto comunicazione di tale provvedimento negativo, il contribuente ha 10 giorni per presentare ad Equitalia sue osservazioni scritte e/o 60 giorni per fare ricorso al Tar competente per territorio.

Una risposta a “Rateazione del debito iscritto a ruolo

  1. BUONGIORNO SONO UN CONTRIBUENTE. HO RICEVUTO IERI UNA BUSTA MESSA NELLA BUCALETTERE AL QUALE MI SI DICE;;; CHE NEL 2002 NON GLI RISULTA PAGATA UNA RATA DELLA SPAZZATURA, IL QUALE AMMONTA A 195,€ CON SANZIONE DI MORA DI 85€. DA PREMETTERE CHE IO HO SEMPRE PAGATO LA SPAZZATURA. COABITAVO CON MIO SUOCERO E PAGAVA LUI, DA QUANDO NEL 97 E MORTO ABBIAMO FATTO IL PASSAGGIO DA PADRE A FIGLIA E ABBIAMO SEMPRE PAGATO TUTTO.TELEVISIONE, SPAZZATURA E TUTTO CIO’ CERA DA PAGARE.NON HO MAI RICEVUTO NEGLI ANNI PASSATI UN AVVISO DI SCADENZA. COME SI SPIEGA ADESSO A DISTANZA DI 14 ANNI MI MANDANO QUESTO AVVISO DI PAGAMENTO CON MORA? COME MI DEVO COMPORTARE? GRZ ANTICIPATAMENTE.

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