Multe senza contestazione immediata e agenti in borghese

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Ci sono capitati numerosi casi di multe recapitate a casa con sanzioni per infrazioni varie (uso del cellulare, mancato rispetto dello stop, ecc.) con la dicitura (ricorrente) “contestazione omessa poiché l’Agente accertatore era impossibilitato a fermare il veicolo in quanto in abiti civili” o simili motivazioni per la mancata contestazione al trasgressore.
Ebbene, motivazioni del genere sono del tutto illegittime e l’accoglimento dei ricorsi  presentati in Prefettura e al Giudice di Pace lo conferma.
Ciò in quanto l’art. 384 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada ammette la mancata contestazione immediata solo nei casi di “impossibilità materiale” (esempio: l’agente si trova su un bus in transito, il trasgressore corre veloce in macchina, ecc.): se l’agente non riferisce di alcuno di tali impedimenti oggettivi, la mancata contestazione non è giustificata dal solo “trovarsi in abiti civili” o simili giustificazioni non oggettive, e perciò il verbale è invalido perché è stato impedito al trasgressore di esercitare il suo diritto di difesa.
Nei casi in cui il trasgressore sia invece fermato dall’agente in borghese, ai sensi dell’art. 24 Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, l’agente può contestare le violazioni, ma deve intimare l’alt ed esibire il tesserino. Inoltre, l’agente può agire in abiti civili solo ove ciò sia strettamente necessario per l’espletamento del servizio e venga autorizzato. Quindi o c’è una stretta necessità ed una specifica autorizzazione, oppure l’agente in abiti civili non può fare multe.
Se ricevete verbali fatti da agenti in abiti civili, fate attenzione perché molto probabilmente si possono opporre. Da parte loro, speriamo che i vigili la smettano di fare multe in casi in cui la legge non glielo consentirebbe.

Teleselling: l’intervento del Garante della privacy

 

Come abbiamo detto qualche giorno fa, il DL 207/2008 ha autorizzato fino al 31 dicembre 2009 l’utilizzo a fini promozionali e commerciali delle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005. Il Garante della privacy, da subito poco favorevole a tale normativa, è intervenuto con un provvedimento dandone un’interpretazione restrittiva per limitarne i danni.
Secondo quanto stabilito dal Garante, le banche dati cui si fa riferimento possono essere utilizzate solo ed esclusivamente da parte dei titolari originari, cioè da coloro che le avevano create. Questo significa che i dati non possono essere ceduti/venduti a terzi.
L’Autorità vieta anche qualsiasi regolarizzazione. Quindi non sarà possibile ricorrere all’escamotage di inviare adesso e fino al 31 dicembre 2009 l’informativa ai cittadini per acquisirne il consenso e poi poter utilizzare la banca dati così “regolarizzata”.
Ricordate inoltre che ad ogni telefonata commerciale che riceverete l’operatore è tenuto a fornirvi le coordinate del titolare della banca dati e avvertirvi del vostro diritto a non essere più disturbati. Se eserciterete questo diritto, l’operatore dovrà dirvi il suo cognome o altro codice identificativo e registrare la vostra scelta.
Se ciò non avviene fate una segnalazione al Garante e comunicate all’operatore telefonico che, in caso di nuove telefonate, le considererete molestie e come tali le denuncerete.